CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2025 – TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA – INDICAZIONI OPERATIVE – (DM 25 settembre 2024, n. 188).
Con la circolare n 15796 del 15-09-2024, vengono fornite le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2025 sono riportati nell’allegata tabella.
CESSAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI DAL 1° SETTEMBRE 2025
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici:
- è fissato al 28 febbraio 2025 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A
Il Decreto ministeriale fissa, il termine finale del 21 ottobre 2024, per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola:
- delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo;
- tutte le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025;
- le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze:
- ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il termine del 21 ottobre 2024:
- deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.
DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
La richiesta dovrà essere formulata:
- avvalendosi di sei istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”:
- queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno:
- nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle Istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
i Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo:
- utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
Al personale in servizio all’estero:
- è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta:
- presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio (ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205):
- dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024.
Si chiarisce che:
- la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo;
- non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024.
SI ALLEGA: