CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2022. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA.
INDICAZIONI OPERATIVE.
Il MIUR con la circolare n. 30142 del 01/10/2021 fornisce le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2022.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della circolare e riferiti all’anno 2022 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella.
DIRIGENTI SCOLASTICI
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022.
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
Il termine finale del 31 ottobre 2021 è fissato per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente:
LA PRIMA conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;
LA SECONDA conterrà, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100);
- in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021.
La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 31 ottobre 2021.
SI ALLEGA:
Circolare n. 30142 del 01/10/2021
Tabella requisiti contributivi e anagrafici
D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021