Benefici Legge 104/92 per assistenza di soggetto portatore di handicap grave “Personale Scolastico”
Benefici Legge 104/92 per assistenza di soggetto portatore di handicap grave “Personale Scolastico”
ACLIS, facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla redazione, anche per effetto delle nuove disposizioni introdotte in merito alla fruizione dei benefici di cui alla Legge 104/92, alle modalità organizzative dell’orario di lavoro, al riconoscimento della precedenza ai fini della mobilità e alla scelta della sede per i docenti a tempo determinato inseriti in GAE, fornisce alcune precisazioni con l’allegata “scheda tecnica” di approfondimento.
FRUIZIONE DEI PERMESSI
Diverse sono le novità per fruire dei 3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 legge 104/92.
Infatti con la circolare n. 32/2012 l’Inps ha fornito le istruzioni operative in materia di congedi e permessi per assistenza a persone con disabilità grave in seguito alle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs n. 119/2011.
Con il decreto legislativo n. 80/2015, l’art. 8 modificando l’art. 33 del D. Leg.vo 151/2001, amplia la possibilità di usufruire del prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di età del figlio (precedentemente era possibile fino agli otto anni).
In particolare, le nuove disposizioni riguardano:
- il prolungamento del congedo parentale per i genitori di disabili gravi di età inferiore ai 12 anni, anche se non conviventi;
- l’estensione del diritto ad usufruire dei 3 giorni di permessi mensili per i genitori di minori di tre anni;
- la documentazione necessaria in caso di distanza stradale superiore a 150 km dalla residenza della persona da assistere;
- i soggetti aventi diritto;
- i genitori che assistono figli in situazione di disabilità grave;
- presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi;
- la certificazione di disabilità grave;
- l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave;
- il cumulo dei permessi legge 104 per assistere più disabili;
- la modalità di fruizione dei permessi;
- i permessi e i congedi previsti dal CCNL triennio 2016/2018 per il personale ATA;
- i genitori che assistono figli anche adottivi, in situazione di disabilità grave;
- le modalità organizzative dell’orario di lavoro;
- i doveri dell’amministrazione scolastica;
- i contributi figurativi ai fini pensionistici.
Rispetto alla precedente riforma, viene chiarito che il diritto alla fruizione del prolungamento del congedo, considerato, “come astensione facoltativa dal lavoro prolungata”, spetta ai lavoratori dipendenti genitori di figli anche adottivi e affidatari e può essere ripartito alternativamente sia dal padre che dalla madre del disabile.
Si precisa, inoltre, che la modifica non ha riguardato il comma 1 dell’art. 42 del Decreto legislativo 119/2011, dove prevede la possibilità per i genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Per il diritto alla fruizione del congedo prolungato viene chiarito che può essere ripartito alternativamente su ciascun genitore del disabile in situazione di gravità per un periodo massimo di tre anni, comprensivo quindi dei periodi di normale congedo parentale (10 o 11 mesi), da godere per figli di età inferiore ai 12 anni.
PERMESSI
L’art. 24 della legge n. 183/2010 ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, in particolare:
- ha definito i beneficiari per svolgere l’assistenza;
- il lavoratore che assiste il familiare può scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere;
- ha previsto la decadenza per il dipendente, dal diritto ai benefici, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.
Inoltre i genitori lavoratori, per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità, possono chiedere in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001:
- tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a partire dal compimento dei 12 anni di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
CONGEDO STRAORDINARIO
Le nuove regole riguardano:
- i beneficiari e le modalità di fruizione del congedo straordinario per l’assistenza al portatore di handicap grave;
- viene ampliata la platea dei beneficiari e introdotto un criterio di priorità rispetto agli aventi diritto;
- il concetto di convivenza e/o dimora temporanea;
- la definizione di soggetto mancante;
- la definizione di patologia invalidante;
- i presupposti oggettivi condizione necessaria per poter fruire dei permessi per assistenza a disabili;
- il referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave;
- i permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità;
- la documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km;
- la decadenza del beneficio.
L’INPS ha chiarito che l’espressione mancante deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica, ma anche nelle situazioni che giuridicamente possono essere a queste assimilabili.
Referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazionedi disabilità grave: il nuovo comma 5-bis dell’art.42 del Dlgs n. 151/2001 estende anche al congedo straordinario il principio del “referente unico”già introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessiex legge n. 104/1992.
Per la durata del congedo il comma 5-bis dell’art. 42 del Dlgs n. 151/2001 stabilisce che il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa, in quanto destinataria di questa norma è la persona disabile in situazione di gravità.
PRECEDENZA LEGGE 104 AI FINI DELLA MOBILITA’
L’art. 13 del CCNL 2018, nel contesto delle procedure dei trasferimenti riconosce la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
- disabilità e gravi motivi di salute (personale scolastico docente non vedente e personale emodializzato);
- personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
- assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
- esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto;
Il sistema delle precedenze si applica nei trasferimenti provinciali/interprovinciali, nelle assegnazioni provvisorie/utilizzazionie ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
La Redazione ACLISad ogni sezione della “Scheda Tecnica”, fornisce precisazioni importanti relative ai soggetti aventi diritto, indica le modalità di fruizione e le certificazioni necessarie per il godimento dei benefici previsti dalla Legge 104/92.
Si allega:
Scheda tecnica: Benefici Legge 104 /92 Personale Scolastico