BANDO CONCORSO PER TITOLI PER L’AGGIORNAMENTO E PER L’ACCESSO DEL PERSONALE ATA 24 MESI Graduatorie a. s. 2024-2025.
Domande dal 10 maggio alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024
Pubblicazione Bandi dei concorsi per titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’anno scolastico 2024/25.
I profili professionali per i quali si può presentare modello per inserimento/aggiornamento sono:
AREA DEI COLLABORATORI
- Collaboratore scolastico
AREA DEGLI OPERATORI
- Operatore dei servizi agrari
AREA DEGLI ASSISTENTI
- Assistente Amministrativo
- Assistente Tecnico
- Cuoco
- Infermiere
- Guardarobiere
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica dalle ore 9,00 del giorno 10 Maggio 2024 fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024:
- attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile mediante il Portale InPa o;
- direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o;
- in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line”.
I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di credenziali digitali SPID/CIE con le quali potranno accedere al servizio “Istanze on Line (POLIS)” del Ministero dell’istruzione e del merito.
Si segnala infine che tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm .
ALLEGATO G: SCELTA DELLE SCUOLE
Per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2023/24 (allegato G):
- è adottata la modalità telematica e l’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
I candidati dovranno porre la massima attenzione alla compilazione delle domande, poiché tutti i dati assumano il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni mendaci.
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
MODELLO H: ATTRIBUZIONE PRIORITÀ
Si ricorda che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita sezione denominata “Modello H: attribuzione priorità”:
- per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.
Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede:
- devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto si tratta di posizioni soggette a termine che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
A seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13/09/2019:
- è prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019/20 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo;
- la medesima possibilità deve essere prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020/21 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020.
Il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione valle D’Aosta deve essere valutato ai fini della partecipazione ai concorsi.
CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE (art. 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21)
Per essere ammessi, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
i candidati devono, altresì, possedere:
a)una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.lgs. 297/94.
In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi:
- sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio si computa:
- il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali;
- è incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o;
- il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.
TITOLI DI STUDIO
Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio previsti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso ai vari profili professionali.
SI ALLEGA
- Nota n. 55934 del 19/04/2024
- O.M. N. 21 del 23/02/2009
- PROFILO CUOCO
- PROFILO GUARDAROBIERE
- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- PROFILO ASSISTENTE TECNICO
- PROFILO INFERMIERE
- PROFILO OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI
- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO