fbpx

BANDI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI AREA A E B PERSONALE ATA – 24 MESI – GRADUATORIE A.S. 2023/24 (Domande dal 27 aprile al 18 maggio 2023)

Pubblicazione Bandi dei concorsi per titoli indetti per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA:

PROFILI  PROFESSIONALI

AREA A:

  • COLLABORATORE SCOLASTICO
  • ADDETTO ALLE AZIENDA AGRARIE

AREA B

  • ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
  • ASSISTENTE TECNICO
  • CUOCO
  • GUARDAROBIERE
  • INFERMIERE

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile mediante il Portale InPa o direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 9,00 del giorno 27 aprile 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2023.

L’accesso ai servizi del Ministero:

  • può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE;
  • anche per la presentazione delle istanze, si dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

I concorsi per titoli sono indetti, con appositi bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2023/2024.

Si ricorda che:

  • il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva deve essere valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;
  • nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” per il personale che intende usufruire dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

TITOLI DI RISERVA E PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE

Devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente:

  • le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487;
  • le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

ALLEGATO G

Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2023/2024 (Allegato G):

  • è stata adottata la modalità telematica;
  • l’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria;
  • modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia:

  • può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

I candidati dovranno porre la massima attenzione alla compilazione delle domande, poiché tutti i dati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni mendaci.

I requisiti di ammissione e i titoli valutabili, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Per gli assistenti amministrativi non di ruolo è prevista la possibilità:

  • di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo;
  • la medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020-21.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

ANZIANITA’ DI SERVIZIO

Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1));

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d’impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/2003. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005.

NOTE

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

  • come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
    • in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
    • come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

SI ALLEGA