AUTORIZZATO L’AVVIO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO.
AUTORIZZATO L’AVVIO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA.
È autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi, sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.
Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90.
Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:
- mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
- mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
- mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
- mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.
La predisposizione da parte degli atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.
Quota di riserva posti
Per l’accesso al nono ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2023/2024:
- è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”.
- I suddetti soggetti accedono direttamente ai percorsi, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A.
Per ulteriori approfondimenti si allegano:
- DM 583 del 29/03/2024
- Decreto 549 del 29/03/2024
- DM n. 92/2019
- D.Int n. 90 del 2020
- Tabella Offerta formativa