ASSUNZIONI DOCENTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO
ASSUNZIONI DOCENTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO – SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO – ACCESSO DIRETTO TFA SOSTEGNO – VINCOLO TRIENNALE MOBILITA’
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
Dall’articolo 5: “Disposizioni in materia di personale del ministero dell’istruzione e del merito”.
ASSUNZIONI DOCENTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO
5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
- ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno;
- negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, salvo quanto previsto dal comma 12.
PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE E PROVA
7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato:
- i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8.
8. Il personale docente in periodo di prova svolge:
- una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
9. In caso di positiva valutazione delle prove:
- il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
VINCOLI MOBILITA’
10. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato:
- possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8;
- sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
11. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
“CHIAMATA VELOCE’ DA I FASCIA GPS SOSTEGNO
12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17 -bis a 17 – septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
TITOLO DI ABILITAZIONE O DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO
13. Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 -bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero:
- sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
15. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14:
- il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata;
- se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.
17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell’anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI ABILITAZIONE-SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
18. Il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale:
- si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.
NOVITÀ PER L’ACCESSO DIRETTO TFA SOSTEGNO
19. Al comma 2 dell’articolo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell’abilitazione all’insegnamento e» sono soppresse:
Pertanto, con il possesso delle tre annualità di servizio, negli ultimi 5 anni, su posto di sostegno:
- si può accedere direttamente ai corsi di specializzazione;
- l’accesso diretto potrà avvenire nei limiti della riserva di posti che sarà definita con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione.
VINCOLO TRIENNALE MOBILITA’
20. Il vincolo triennale verrà applicato a tutte le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24, così come previsto al comma 20:
- «3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
Per il vincolo triennale sulla mobilità del personale docente:
- è stata decisa l’estensione della norma, posticipando l’entrata in vigore all’anno scolastico 2023/2024 e pertanto, i docenti neoassunti che hanno prodotto domanda di mobilità con riserva, possono partecipare alle operazioni di mobilità.
SI ALLEGA: