Criteri generali per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Criteri generali per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nel CCNI
SCHEDA TECNICA
Valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2):
- è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio;
- nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza;
- per i docenti in esubero su provincia è formulata dagli uffici territorialmente competenti.
- per i docenti di religione cattolica sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.
La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate a l C.C.N. I. con le seguenti precisazioni e integrazioni:
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale.
PERSONALE DOCENTE
Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni
I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono:
a) i docenti in esubero provinciale;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (a partire dall’a.s. 2011/2012 e successivi), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.
Pertanto bisogna indicare:
- come prima preferenza l’istituzione scolastica di precedente titolarità;
- dopo è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle;
- l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune;
La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni e in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art . 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che sia no stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle i docenti dichiarati idonei all’ insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art . 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione , nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3:
- sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatte salvi gli accantonamenti previsti nel successivo art. 6 bis, comma 5 del contratto;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sul posti delle sedi dl organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;
f ) i docenti titolari su insegnamento curriculare:
- se in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.l.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per li sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
i) gli insegnanti tecnico pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
I) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
m) docenti anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
n) per quanto riguarda le utilizzazioni nel licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis.
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019.
3. Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
- insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
- altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
- insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui all’art . 14, comma 14 del D.L 95/2012 convertito con modificazioni dalla L 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.
4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell’art. 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art 21 comma 4 del CCNI 6.3.2019, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche In soprannumero; inoltre possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico del CPIA i docenti delle classi di concorso A 45 e A46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.
5. Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art . 1, comma 11 dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
6. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.
7. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole:
- effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione;
- nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio;
- il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
8. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale:
- si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda;
- per i docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
INSEGNANTI TECNICO PRATICI
9. Gli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area dl provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
10. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi.
Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
c) in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli Interessati;
e) per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art 1comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
11. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall’art . 18 del C.C.N.I. 6.3.2019, tenuto conto della graduatoria di cui all’art . 10; commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 dell18.3.2019. Possono comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata. Gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art 4 della legge 186/03 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente comma 3.
12 Nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’art 4 del D.M. 259/17, il personale a tempo indeterminato assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso mantiene le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale si applicano le disposizioni di cui all’art 14 commi 17 e ss. del D. L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 relative al personale in esubero con priorità assoluta sui posti disponibili nella propria istituzione scolastica.
Art. 5 Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Le utilizzazioni sono effettuate – sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati – per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l’utilizzazione avviene d’ ufficio.
Personale Docente In Esubero Su Provincia
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 6.3.2019, allegate al contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente .
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale , appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale. L’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sulla provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.
5. Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8 comma 11 punto Il del presente contratto e appartenente a ruolo in esubero:
- sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso;
- in caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
6. Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario Inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.
7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.
Qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità:
- prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
- subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
- in mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera c) del presente contratto, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà. L’operazione si colloca nella relativa fase prevista dall’allegato 1- sequenza operativa. Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 2 con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6, del presente contratto .
9. Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di Il grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.
Art. 6 – Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado
Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua Inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole.
Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola:
- prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell’orario;
- successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.
Art. 6 bis – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici
1. Sulle disponibilità dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di indirizzo limitatamente all’a.s. 2019-20 vengono confermati a domanda, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’anno scolastico di riferimento, secondo le procedure disciplinate dal presente articolo, esclusivamente i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A- 56 in continuità didattica anche se titolari in altra provincia . Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l’obbligo quinquennale di permanenza.
2. Possono produrre istanza di conferma anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili i docenti titolari delle classi di concorso A 29, A 30 e A-56 già utilizzati nell’a.s. 2018/19, graduati per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel Licei musicali e in caso di uguale numero di anni secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 6.3.2019, assicurando la priorità ai docenti da più anni in servizio nel medesimo liceo per cui chiedono la conferma anche se titolari in altra provincia.
3. La conferma o l’utilizzo parziale ai sensi del successivo comma 5, comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull’organico di fatto. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale complessivo superiore a quello previsto dall’art 28, comma 5 del vigente CCN L
4. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario distinto per insegnamento e relativa classe di concorso, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste.
5. Sulle disponibilità residue, previo accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica nella medesima scuola dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, si effettuano le operazioni di assegnazioni provvisorie ai sensi del successivo art. 7.
6. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato ininterrottamente dall’a .s. 2009/10 resta confermato con priorità assoluta in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel medesimo Liceo e in caso d i uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I.
7. Analogamente I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20, ma titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche sul posti relativi a gli insegnamenti di nuova istituzione del liceo musicale e/o coreutico, hanno diritto a domanda alla conferma ai sensi del comma 6, sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno scolastico 2018/19.
8. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell’orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti al comma 3 del precedente art. 2.
9. Nell’anno scolastico 2019/2020 l’insieme delle operazioni dì utilizzo sui licei musicali, in base a quanto previsto nel presente articolo, dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dell’ordine delle operazioni come di seguito indicate.
10. Per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti del suddetti insegnamenti specifici avverranno secondo le regole generali di cui all’al legato 1 del presente CCNI.
Art. 7 – Assegnazioni provvisorie personale docente
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta:
- all’interno del comune di titolarità;
- salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenza secondo il successivo articolo 8 del presente contratto.
Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nel precedente punto:
- tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
- non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018.
3. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando:
- fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria;
- fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia) .
4. L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità può essere richiesta:
- anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.20191;
- ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno e i posti di tipo speciale concorrono ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22 .
6. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
7. Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell’art. 8 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.
8. All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati:
- i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie;
- il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera ”a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
- si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare:
- come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
- nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
L’indicazione dell’intero comune {o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità .
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento .
9. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/151 anche sommando, a richiesta degli interessati spezzoni diversi compatibili.
Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
12. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza; alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta .
13. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 3 dell’art 3 del CCNI 6.3 .20191 l’Amministrazione può disporre l’assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente CCN I.
14. L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno .
Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) dell’articolo 8 (genitore di figli con disabilità, lavoratrici madre di figli fino a 6 anni, lavoratrici madre di figli da 6 a 12 anni).
L’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Art. 8 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Le precedenze, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del C.C.N.l.
Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (a rt. 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi:
- chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità;
- nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).
III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art . 60 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di Invalidità superiore al due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A 11 annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza:
- a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia;
- ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
- la preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.
La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per Il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 richiamato dal Part. 601 del D. Lgs. n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione:
- che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza;
- la preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.
La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune o distretto sub comunale che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento .
IV. ASSISTENZA
g) personale docente destinatario dell’ art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità (l’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno).
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’ assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;
I) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il I° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro Il terzo grado qualora i genitori o li coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g)-h)-i)- n):
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’ O.M. 203 dell’8.3.2019;
- la condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- i requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data;
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.
Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità ”rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
La precedenza è riconosciuta a condizione che:
- si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
- in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito;
- l’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.
La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per li comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda .
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
o) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c);
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O _DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero quest’ultimo abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.
La precedenza è riconosciuta a condizione che:
- si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
- in assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.
Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso dì appartenenza.
La mancata indicazione del comune distretto di riferimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza .
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art . 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato.
La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento del mandato anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.
La mancata indicazione del comune o distretto in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune {o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4 .12 .2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
r) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N .Q. sottoscritto il 4.12.2017 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.