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Aggiornamento graduatorie d’istituto personale docente

E’ stato approvato il D.M. n° 374 del 1 giugno 2017, di aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo.

Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica specifiche graduatorie di circolo e d’istituto, suddivise in tre fasce.

La I fascia delle graduatorie sarà aggiornata a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.

In caso di scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non sono previste riserve di posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 ed alle altre leggi speciali.

Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e la scelta delle istituzioni scolastiche devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli A/1, A/2, A/2 bis entro il termine del 24 giugno 2017, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.

Occorre presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui si ha titolo ad essere incluso per un’unica provincia  indirizzandoli ad una unica istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante.

Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano esclusivamente all’istituzione scolastica prescelta per la gestione.

In alternativa, il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituzione scolastica prescelta.

Nelle graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia la scelta delle istituzioni scolastiche ( Mod. B), viene effettuata esclusivamente attraverso il sito internet con procedura indicata successivamente (dal 1 luglio al 20 luglio sarà resa disponibile la funzione online).

Il Mod. B dovrà  essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e A/2 bis.

 

Titoli di accesso alla seconda e terza fascia

 

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:

SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

  • diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS);
  • diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
  • diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca n. 249/2010 (TFA)
  • diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32
  • diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio
  • abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
  • laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e/o della scuola primaria;
  • per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.

(Sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico)

  • per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.

(Sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico)

  • idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero riconosciuta dal Miur

Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l’abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento.

Qualora l’aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo.

   TERZA FASCIA:

per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado:

  • aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all’ entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.

per posti di personale educativo:

  • la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3 comma 2); la laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; la laurea in scienze dell’ educazione (L-19); la laurea in scienze pedagogiche; la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’educazione nonché le lauree 65/S e LM-57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
  • il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.

(Sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico)

  Ai posti di sostegno accedono i candidati in possesso:
  • dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2002;
  • della Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno;
  • del diploma di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui all’art. 13 del D.M. 1O settembre 2010 n. 249.

La specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita. 

Certificazione titoli 

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

E’ fatta eccezione relativamente a:

  • titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all’insegnamento per le classi di concorso A-55, A-56, A57, A58 e A-59 e A-63 istitute con il D.P.R. n. 19/2016, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui all’ art. 5 del D.M. n° 374/17, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dall’ art. 4 comma 6 del sopracitato decreto, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto del triennio precedente, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
  • titoli di studio conseguiti all’estero;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;
  • servizi di insegnamento prestati con contratti atipici. 

Composizione delle graduatorie

Riguardo alla composizione delle graduatorie di circolo e d’istituto occorre prestare attenzione alle seguenti disposizioni: 

  • Il candidato dovrà dichiarare se il punteggio risultante a sistema sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte dell’istituto scolastico che ha gestito la domanda nel corso del triennio 2014/2017. In quest’ultimo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.
  • Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014.
  • E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.

(Devono, invece, dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32, e della classe di concorso A077 di cui all’art. 4 punto 11 lettera A e B).

Non dà luogo all’esclusione dalle graduatorie l’aver nuovamente dichiarato titoli già precedentemente dichiarati nei seguenti casi:

  • aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio, chiedono l’inserimento nella II fascia;
  • aspiranti interessati ad utilizzare diversamente titoli o servizi già dichiarati nei bienni/trienni per correggere eventuali errori di valutazione o in favore delle classi di concorso di nuova istituzione;
  • aspiranti inclusi nel precedente triennio in più classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i. che confluiscono in una delle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 ai fini della valutazione dei punteggi pregressi nella nuova classe di concorso;
  • aspiranti che intendono sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole, per la II e/o III fascia.
NOTA BENE:

Gli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia compilando i relativi Modelli A/1, A/2, A/2 bis, e B mantenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia di istituto, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

 

Modelli di domanda – Tabelle di valutazione titoli
  • Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato da coloro i quali chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità.

Si chiarisce che per gli insegnamenti di precedente inclusione la procedura prevede  l’attribuzione del punteggio maturato nelle precedenti graduatorie di II fascia di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 e il suo eventuale aggiornamento mediante la valutazione dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 23.06.2014 (o alle date di scadenza di inserimento nelle finestre semestrali) ovvero mai presentati alla scuola di precedente gestione della domanda.

Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che la Tabella A prevede la valutazione massima di un periodo complessivo di 6 mesi di servizio per ciascun anno scolastico e tale periodo o frazioni di tale periodo possono essere imputate dall’aspirante una sola volta e ad una sola graduatoria che può essere o quella corrispondente all’insegnamento prestato (con valutazione piena, 2 punti al mese) ovvero alternativamente ad un’altra graduatoria (con valutazione al 50%, 1 punto al mese). I periodi di servizio che sono stati così imputati e valutati ai sensi della Tabella A, per le graduatorie di istituto di II fascia, possono essere anche valutati, ai sensi e secondo i criteri della Tabella B, per le graduatorie di 3° fascia in cui l’aspirante risulti eventualmente incluso. 

  • Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione nelle graduatorie di III fascia per insegnamenti per i quali sono in possesso del relativo titolo di studio, esclusivamente per uno dei seguenti casi:
  • aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
  • aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;

Per gli insegnamenti di nuova inclusione si provvede alla definizione del punteggio spettante per ciascuna graduatoria e a tal fine l’aspirante indica nelle apposite sez. A, B, C, D, E ed F il titolo d’accesso e tutti titoli culturali e di servizio posseduti, valutabili ai sensi della Tabella B.

Per gli insegnamenti di precedente inclusione la procedura prevede, invece, l’attribuzione del punteggio maturato nelle precedenti graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 e il suo eventuale aggiornamento mediante la valutazione dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 23.06.2014, ovvero mai presentati alla scuola di precedente gestione della domanda.

Ai fini di cui sopra, l’aspirante compila la/le dichiarazioni di cui alle sez. B3 indicando il punteggio con cui risultava incluso nelle precedenti graduatorie d’istituto di III fascia e compila le sez. C, D ed E, indicando i soli titoli valutabili per l’eventuale ulteriore aggiornamento del punteggio.

  • Il Modello A2/bis deve invece essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti.

Per gli insegnamenti di nuova inclusione si provvede alla definizione del punteggio spettante per ciascuna graduatoria e a tal fine l’aspirante indica, utilizzando le relative pagine per ciascuna graduatoria nelle apposite sez. A, B, C, D, E ed F, il titolo d’accesso e tutti i titoli culturali e di servizio posseduti, valutabili ai sensi della prescritta tabella B. Per gli insegnamenti di precedente inclusione la procedura prevede, invece, l’attribuzione del punteggio maturato nelle precedenti graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 e il suo eventuale aggiornamento mediante la valutazione dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 23.06.2014, ovvero mai presentati alla scuola di precedente gestione della domanda.

Ai fini di cui sopra, l’aspirante compila la/le dichiarazioni di cui alla sez. B3 indicando il punteggio con cui risultava incluso nelle precedenti graduatorie d’istituto di III fascia e compila, utilizzando le relative pagine per ciascuna graduatoria, le sez. B, C, D ed E, indicando i soli titoli valutabili per l’eventuale ulteriore aggiornamento del punteggio.

Gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell’inserimento in II e/o III fascia, ma potranno aggiornare i punteggi nella II e III fascia. Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione.

Pubblicazione graduatorie – Reclami

Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo, che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima.

La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente.

A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

Nota bene:

Con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, nelle more del successivo aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e di istituto:

  1. a) l’inserimento in II fascia dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento (24 giugno)
  2. b) l’inserimento in elenchi aggiuntivi per il sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto.

 

Per visionare gli allegati:

Decreto aggiornamento

Tabella di valutazione A II Fascia

Tabella di valutazione B III Fascia

Modello A/1

Modello A/2

Modello A/2 bis

Tabella di confluenza classi di concorso

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