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AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) –TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA ALL’ALTRA – REINSERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Breve sintesi della redazione ACLIS

È stato pubblicato IL D.M. N. 37 del 29/02/2024 che autorizza l’avvio delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con scadenza il 15 marzo 2024 fino alle ore 23.59.

Il reinserimento nelle GAE è previsto solo per i docenti depennati per mancata presentazione della domanda negli anni precedenti.

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e sono utilizzate:

  • ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;
  • dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva:

  • dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.

La domanda di reinserimento:

  • dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato;
  • salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.

La domanda di trasferimento:

  • va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

Gli aspiranti presentano la domanda unicamente in modalità telematica:

  • attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (d’ora innanzi, “portale INPA”) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it;
  • per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.

 Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dichiarano nella domanda i requisiti generali di ammissione, l’assenza di cause ostative e tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

 È fatta eccezione relativamente a:

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di preferenza;
  • titoli artistici-professionali, (di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto);
  • servizi di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto (servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea).

Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento:

  • osservano, per l’a.s. 2024/2025, le medesime modalità e gli stessi termini di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, (possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2023/2024 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024).

AGGIORNAMENTO DELLE GAE E TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA ALL’ALTRA

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

il reinserimento non è consentito a coloro che:

  • precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole;

c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa:

  • la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui all’articolo 9 del decreto;
  • la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento:

  • sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra:

  • comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

Le situazioni soggette a scadenza:

  • quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza;
  • nel compilare la domanda si deve barrare le apposite caselle della relativa sezione;
  • in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

Ai fini dell’assunzione sui posti riservati:

  • i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento;
  •  salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa.

In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

DOCENTI APPARTENENTI ALLE GAE DI PRIMA FASCIA DI DUE PROVINCE

Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti:

  • mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province e invia ad entrambe le province l’istanza di aggiornamento / reinserimento / permanenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province.

I docenti possono aggiungere i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

A parità di punteggio precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

Per ulteriori approfondimenti si allegano: