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AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – Domande dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022.

È stato predisposto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La domanda dovrà essere inviata – esclusivamente – con modalità telematica tramite Istanze online dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta:

  • automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto;
  • la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

Per il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio:

  • i titoli devono essere riconfermati, anche nel caso di sola permanenza;
  • il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione;
  • in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE

Gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104 del 1992:

  • compilando l’apposita sezione fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa;
  • la sezione deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

ASSUNZIONE SUI POSTI RISERVATI

Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare:

  • di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa;
  • in quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

 Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Norme relative alla valutazione:

  • per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (allegato 1);
  • per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).

SI ALLEGA: