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Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia

D.M. n. 374 del 24 aprile 2019: aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

ACLIS:  SCHEDA TECNICA

Gli aspiranti potranno presentare domanda, esclusivamente, mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet di questo Ministero nel periodo compreso tra il 26 aprile 2019 ed il 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00).

Modalità di presentazione delle domande:
  • la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma (mod. l), dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio   scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017;
  • la domanda di reinserimento di cui all’articolo l, comma l, lettera b) (mod.1) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia;
  • la domanda di trasferimento (mod. 1), anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

Modalità e i termini per l’utilizzo della funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente sull’ home page del sito internet di questo Ministero;

inserimento della domanda via web; detta operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione.

È fatta eccezione relativamente a:

– certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;

– titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del   decreto;

– servizi di cui all’articolo 2, comma 7 del  decreto ( servizi prestati nei Paesi appartenenti all’Unione Europea).

Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano gli stessi termini di cui al comma 2 dell’articolo 9.

Graduatorie di circolo e di istituto di I fascia

Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia sarà presentato con le modalità telematiche descritte all’art. 9 bis del decreto, nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 29 luglio 2019 (ore 14,00).

Si precisa che:

Il personale inserito nelle GAE a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata “IV”) può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene:

  • su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui all’art.  9;
  • la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi;
  • a domanda dell’interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

 La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta:

  • il personale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta;
  • il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza;

(per effetto dell’istituzione della provincia di Monza Brianza, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di Monza Brianza, mantengono la medesima anzianità di iscrizione maturata nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, in cui erano precedentemente inclusi).

Conferma dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva

 Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

  • coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
  • coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 8.
  • i suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

Scioglimento della riserva:

  • i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello 1;
  • nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l’eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.

L’abilitazione conseguita dai candidati di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

I candidati presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l’inclusione.

Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Situazioni soggette a scadenza

Il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione.

Gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.l04 del 1992, compilando l’apposita sezione H4 fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.

La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

Assunzione sui posti riservati

 I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Personale già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province

Mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province il relativo modello 1), ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al comma 1, lett. d).

Aggiornamento del punteggio

Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria si aggiunge:

  • quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
  • quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 maggio 2014;
  • i servizi svolti, successivamente, a quest’ultima data, debbono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto, per l’anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito.
Reinserimento in graduatoria con  recupero del punteggio maturato

I docenti dovranno aggiungere i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

A parità di punteggio e prima ancora dell’ applicazione dei titoli di preferenza precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

Docenti in possesso di diploma magistrale

I docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento, (come da Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. Il e del 27 febbraio 2019 n. 5).

Valutazione dei titoli

 Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella (allegato 1).

 Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione (allegato 2).

Limitatamente ai docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, le tabelle sono integrate secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 comma 5 del D.M. 335/2018. A tal fine l’aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Valutazione di altro titolo abilitante più favorevole

Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole:

  • quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID;
  • i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2);
  • dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell’equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al punto A 4 della tabella di valutazione dei titoli.

L’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3, letto e), della Tabella.

Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

I titoli di accesso non possono essere   sostituiti :

  • dai titoli conseguiti ai sensi degli artt. 3 e 15 commi 1 e 1bis del D.M. 249/2010, in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).
  • non è consentito sciogliere la riserva ai docenti che si sono abilitati in seguito alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e degli altri percorsi formativi istituiti con D.M. 249/2010 (TFA). Pertanto, il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la causale a suo tempo inserita all’atto dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).
Valutazione dei servizi
  • a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007 rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna;
  • i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella U.E;
  • il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
   Punteggio aggiuntivo al voto di abilitazione

Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione.

L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso A 29 e A 30 di cui al D.P.R. n. 19/2016, già rispettivamente 31/A e 32/A per effetto di precedenti titoli di accesso.

Elenchi prioritari
  • Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. 1 – sez. C5).
  • Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.  
Partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni
  • E’ altresì valutabile come servizio di insegnamento, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013.
  • La partecipazione ai progetti di cui al presente comma andrà indicata nell’apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia). Il.
  • Le attività progettuali di cui al comma precedente, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc). sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle graduatorie di Istituto (nota 19, punto D primo periodo) allegata al D.M. 131/2007.
Servizio prestato   nei licei musicali

Il servizio prestato fino all’a. s. 2016/2017 nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A e 32/A (ora rispettivamente A-29, A-30 o A-56 di cui al D.P.R. n. 19/2016) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

Per gli anni scolastici successivi, il servizio prestato nelle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 – A-64, istituite con il D.P.R. n. 19/2016 è valutabile, relativamente alla prima e alla seconda fascia, ai sensi del punto B della Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato1) a scelta dell’interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30;

Relativamente alla III e IV fascia, ai sensi del punto Bidella tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2) a scelta dell’interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie, purchè nel limite di cui alla nota 6 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia. Il medesimo servizio sarà valutato, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-56, ai sensi del punto 2 lettera a) della tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale (Allegato 3), purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nella classe di concorso A-29 o nella classe di concorso A-30.

 Il servizio prestato nei Licei musicali fino all’a. s. 2016/2017, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è valutabile ai sensi del comma precedente. A tal fine gli Ambiti territoriali verificheranno che i servizi prestati siano riscontrati dalla presenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. L’insegnamento di Storia della Musica del liceo coreutico fino all’a.s. 2016/2017, invece, afferisce alla classe di concorso A-29 di cui al D.P.R. n. 19/2016 (già 311A di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii.).

Il diploma di vecchio ordinamento e rilasciato dalle Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell’ Allegato 1 lettera C punto l) (graduatorie di I e n fascia, escluso strumento musicale) e dell’ Allegato 2 punto Cl) (graduatorie di In e IV fascia, escluso strumento musicale).

Valutazione titoli
  • I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella;
  • Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto;
  • I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell’Unione europea;
  • I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli.
E’ valutabile

Il titolo di abilitazione nella classe di Concorso A-23 di cui al D.P.R. n. 19/2016, conseguito ai sensi del D.M. 92 del 23 febbraio 2016, è valutabile ai sensi del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e n fascia (Allegato l) e del punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).

Non è valutabile

 come abilitazione l’inserimento nelle graduatorie di merito dei Concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e n fascia (Allegato1).

Ricalcolo punteggio nuove classi di concorso
  • a seguito dell’ adeguamento alle nuove classi di concorso gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999), possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi;
  • a tal fine i servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.

 Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di n e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.

Personale docente di strumento musicale

  Il personale docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, classe 56-A (già 77/A), inserito nella II fascia – comprensiva anche dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti aggiornamenti – e nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere:

  • l’aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria;
  • e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia.

 La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

 Nei confronti del suddetto:

  • personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3;
  • per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell’ordinamento dei Conservatori di Musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegato 3 bis);

I titoli artistico-professionali :

  • debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione;
  • la valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007.
Attività didattica di sostegno – Didattica differenziata Montessori e altri metodi differenziati

Presentazione delle domande degli aspiranti fomiti del titolo di specializzazione sul sostegno

  • per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria;
  • per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio;
  • le aree disciplinari del sostegno della scuola secondaria di II grado a decorrere dal presente aggiornamento sono unificate e verrà  compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio
  • i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’ elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale.

Valutazione servizio su posto di sostegno:

  • il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all’insegnamento prestato nello specifico strumento;
  • il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’ area disciplinare in cui è stato prestato;
  • in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Gli aspiranti fomiti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per la specifica disabilità dell’alunno.

Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.

Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l’apposita sezione C2, a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 21 del 2005 articoli 2, 3 e 4 attuativi della Legge n. 143/2004, né il titolo di specializzazione, né l’idoneità, né l’abilitazione all’insegnamento.

Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

Si allega:

Nota Miur N. 19436 del 24 aprile 2019;

DM n. 374 del 24 aprile 2019;

Modello 1;

Allegati: 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, relativi alle tabelle di valutazione dei titoli; elenco classi di concorso; tabella confluenza classi di concorso; note elenchi prioritari.