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ACCORDO POLITICO PER IL CONTRATTO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE

ACCORDO POLITICO PER IL CONTRATTO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE
Valido esclusivamente per l’a. s. 2017/18

I punti condivisi da prendere in considerazione per la stipula del contratto sulla mobilità valido per l’a. s. 2017/18 sono:

1. Svincolo dall’obbligo della permanenza triennale nella provincia e dell’incarico su scuola per tutti i docenti in considerazione della trasformazione dell’organico di fatto in diritto previsto dalla Legge di Bilancio 2017;

2. Individuazione delle modalità per i movimenti dei docenti su scuola e/o su ambito;

3. Mobilità da ambito a scuola;

I movimenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

La mobilità intra-provinciale è seguita da quella interprovinciale e avviene in una unica fase per ciascun grado scolastico (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado).

Tutti i docenti potranno presentare domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale in deroga al vincolo triennale, senza distinzione tra neo immessi in ruolo o già di ruolo negli anni precedenti.

Nel modulo di domanda si potranno esprimere fino a 15 preferenze, di cui fino a 5 scuole di qualsiasi ambito, sia per la mobilità intra-provinciale sia per quella interprovinciale (in quest’ultimo caso si potranno indicare anche 15 ambiti o 15 provincie diverse).

Il 60% dei posti che residueranno dopo la mobilità provinciale resta a disposizione delle nuove immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2017/18 (da suddividere al 50% tra GM del concorso e GaE);
la percentuale del 30% dei posti vacanti e disponibili al termine della mobilità intra-provinciale, è
riservata ai trasferimenti fuori provincia, il restante 10% alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e/o passaggi di ruolo).

(il CCNI valido per l’anno scolastico 2015/16 prevedeva che il passaggio di ruolo poteva essere richiesto per un solo ruolo (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) e per più classi di concorso appartenenti al medesimo ruolo. Inoltre bisognava avere superato il periodo di prova ed essere in possesso della specifica abilitazione.)

I docenti titolari di sede in soprannumero (perdenti posto), individuati secondo le attuali tabelle per la valutazione, possono essere trattati, nella fase intra-provinciale, su scuola sia a domanda che d’ufficio.

Allegati:

Il testo dell’accordo

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