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Autorizzati gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione

Autorizzati gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Svolgimento dei test preliminari nei giorni 28 e 29 marzo 2019

Per l’anno accademico 2018/2019, Il MIUR con relativo Decreto ha autorizzato gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

  • scuola dell’infanzia e primaria;

  • nella scuola secondaria di I grado e di II grado.

L’allegata tabella A, che è parte integrante del decreto, indica i posti fissati e le sedi autorizzate.

Dai bandi che verranno emanati da ciascun Ateneo, le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92.

Le prove di accesso sono predisposte dagli atenei secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92 e sono costitute:

  • da un test preliminare;

  • da una o più prove scritte ovvero pratiche;

  • da una prova orale.

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni 28 e 29 marzo 2019 con le modalità di seguito indicate:

  • mattina del 28 marzo 2019 prove scuola dell’ infanzia;

  • pomeriggio del 28 marzo 2019 prove scuola primaria;

  • mattina del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria I grado;

  • pomeriggio del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria II grado.

Per la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

I corsi dovranno concludersi, entro il mese di febbraio 2020, sia per le tempistiche previste sia per gli adempimenti procedurali.

Per l’individuazione dei titoli di ammissione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi resta fermo quanto previsto dall’ art. 3 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019.

Per ulteriori approfondimenti previsti dal D.M. n. 92/2019 clicca qui .

Si allega:

Decreto MIUR