Autorizzati gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
Autorizzati gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Svolgimento dei test preliminari nei giorni 28 e 29 marzo 2019
Per l’anno accademico 2018/2019, Il MIUR con relativo Decreto ha autorizzato gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:
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scuola dell’infanzia e primaria;
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nella scuola secondaria di I grado e di II grado.
L’allegata tabella A, che è parte integrante del decreto, indica i posti fissati e le sedi autorizzate.
Dai bandi che verranno emanati da ciascun Ateneo, le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92.
Le prove di accesso sono predisposte dagli atenei secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92 e sono costitute:
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da un test preliminare;
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da una o più prove scritte ovvero pratiche;
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da una prova orale.
Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni 28 e 29 marzo 2019 con le modalità di seguito indicate:
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mattina del 28 marzo 2019 prove scuola dell’ infanzia;
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pomeriggio del 28 marzo 2019 prove scuola primaria;
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mattina del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria I grado;
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pomeriggio del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria II grado.
Per la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.
I corsi dovranno concludersi, entro il mese di febbraio 2020, sia per le tempistiche previste sia per gli adempimenti procedurali.
Per l’individuazione dei titoli di ammissione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi resta fermo quanto previsto dall’ art. 3 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019.
Per ulteriori approfondimenti previsti dal D.M. n. 92/2019 clicca qui .