Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
La Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018 ha pubblicato il decreto ministeriale che disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore requisito di due annualità di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
Il decreto predispone già i criteri e le regole del bando che dovrà indicare anche la scadenza e le modalità per la presentazione delle domande.
Questo concorso straordinario è riservato ai docenti magistrali diplomatisi entro il 2001-02 e ai laureati in scienze della formazione primaria ed è previsto, come requisito di ammissione, che abbiano prestato almeno due anni di servizio negli ultimi otto anni scolastici.
Il servizio è considerato anno intero se nel medesimo anno scolastico sono stati prestati complessivamente almeno 180 giorni di supplenza oppure una supplenza continuativa dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.
Questo vuol dire che per partecipare bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal primo febbraio al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Si precisa che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Il Decreto non prevede di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie, anche se riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000 e pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica.
Infatti, il requisito per partecipare al concorso è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione.
E’ un concorso non selettivo, pertanto, tutti i partecipanti potranno essere inseriti in graduatoria di merito in base ai titoli di servizio e di cultura posseduti (70 punti) e in base al punteggio della prova orale ( 30 punti).
Le immissioni in ruolo avverranno gradualmente secondo la disponibilità dei posti e in base allo scorrimento di graduatoria.
Requisiti di ammissione
sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
- diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
- per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei suddetti titoli quindi è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Sono ammessi con riserva:
- coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
- alla procedura concorsuale per posti di sostegno, i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018.
Si precisa che:
- Il bando disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso;
- I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
- In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura
Istanze di partecipazione
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti.
Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è posto alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze.
Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità consolare italiana.
Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna procedura (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per cui si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
Il bando può prevedere l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.
Procedura prova orale:
- prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica;
- ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera.
La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’Allegato A.
La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all’Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La prova orale per il sostegno presso la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
La prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.
Valutazione della prova orale e dei titoli
Per la valutazione della prova orale e dei titoli:
- la commissione di valutazione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti;
- i criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali, sono riportati nelle griglie di valutazione di cui all’Allegato B;
- la commissione di valutazione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti, ai sensi della tabella di cui all’Allegato C.
Graduatorie di merito straordinarie regionali
La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.
Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale.
Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sul sito in-ternet del Ministero.
Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta:
- la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso;
- la decadenza dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento;
- la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
In allegato al Decreto si trova:
ALLEGATO A – relativo ai Programmi Concorsuali ( A.1 Parte Generale ; A.2 Scuola dell’Infanzia; A.3 Scuola Primaria; A.4 Sostegno Infanzia e Primaria ).
ALLEGATO B – Griglia di valutazione prova orale scuola primaria – posto comune;
Griglia di valutazione prova orale scuola primaria – sostegno;
Griglia di valutazione prova orale scuola dell’Infanzia- posto comune;
Griglia di valutazione prova orale scuola dell’Infanzia- sostegno;
ALLEGATO C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per
l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.
Si allega: