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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione valutazione e certificazione delle competenze

ACLIS
Il MIUR ha inviato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la circolare N° 1865 del 10 ottobre 2017 avente per oggetto: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

La circolare riporta le indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, per orientare da subito le attività in coerenza con le novità introdotte dal:

  • decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 in corso di registrazione dove sono stati disciplinati in modo organico l’esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse;
  • decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2O17/18.
  • le prove INVALSI  che presentano novità rilevanti (l’introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer).

Le indicazioni sono riferite alla:

  • valutazione del primo ciclo di istruzione;
  • ammissione alla classe successiva nella scuola primaria;
  • validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado;
  • ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado; 
  • ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
  • ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti.

 

(I suddetti punti sono specificati nella circolare N. 1865 del 10/10/2017 allegata al presente articolo).

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in riferimento a:

  • sedi d’esame e commissioni;
  • presidente della commissione d’esame;
  • riunione preliminare e calendario delle operazioni;
  • prove d’esame;
  • valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale.

(I suddetti punti sono specificati nella circolare N. 1865 del 10/10/2017 allegata al presente articolo).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Il decreto ministeriale n. 741/2017 precisa che le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti effettuato nei CPIA saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca.

 

Il decreto dovrà definire:

  • i requisiti di ammissione all’ esame di Stato;
  • il numero e le tipologie delle prove scritte;
  • le modalità di svolgimento del colloquio e di attribuzione del voto finale.

 

VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.

Invece per lo svolgimento dell’esame di Stato, le novità riguardano soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato predispone se necessario prove d’esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per   l’alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato:

  • gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove;
  • il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017;
  • solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell’anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Per gli alunni assenti per gravi e documentati motivi è organizzata una sessione suppletiva.

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA):

  • partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017;
  • per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato;
  • se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese;
  • sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte;
  • in ogni caso, l’utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte;
  • per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta;
  • per alunni esonerati dall’insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

 

Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l’esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

La finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze sono indicate nell’art. 9 del decreto legislativo n. 62/2017.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado soltanto ai candidati che hanno superato l’esame di Stato.

 

I modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento:

  • al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo;
  • alle competenze chiave individuate dall’Unione europea;
  • alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.
  • il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

I modelli nazionali, di cui all’ALLEGATO A e all’ALLEGATO B, di certificazione delle competenze da rilasciare al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Agli alunni delle scuole italiane all’estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l’integrazione a cura di INVALSI.

GLI ESAMI DI IDONEITÀ  

L’accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017.

Possono accedere all’esame di idoneità:

  • alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età;
  • alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età;
  • gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’ assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l’esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L’esame di idoneità è necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria.

La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata di norma entro il 30 aprile.

Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE IN OSPEDALE   

Alcune indicazioni in merito alla valutazione degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, sono indicati nell’articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017.

Nel decreto ministeriale n. 741/2017 vengono invece fornite le modalità di ammissione e svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

 

COME CAMBIANO LE PROVE INVALSI   

Le novità per la scuola primaria

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017:

  • conferma la presenza della prova d’italiano e matematica nelle classi II e V primaria;
  • introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue;
  • le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d’istituto.

 

La prova di inglese della V primaria

La prova INVALSI di inglese per l’ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il

livello di ogni alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER.

Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCER con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale (“capacità ricettive”) e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale (“su carta”) in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all’inizio del mese di maggio.

Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua

originale di livello A1.

È necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso.

Sul sito dell’INVALSI, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di inglese.

Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

 

Le novità per la scuola secondaria di primo grado

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a

conclusione del primo ciclo d’istruzione.

Le prove non sono più parte integrante dell’ esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto

del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle

competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer.

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, i livelli in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quanto riguarda l’inglese, l’INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

 

Calendario delle prove   

Tenuto conto del numero di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile come descritto successivamente.

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili proposte a ciascuna scuola all’interno dell’area riservata sul sito INVALSI.

Per gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l’organizzazione di una sessione suppletiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall’INVALSI.

Modalità di somministrazione

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l’approccio alla somministrazione.

Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero

di sessioni per lo svolgimento delle prove.

Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche,

ecc.) l’INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

SCADENZE:

  • Entro il mese di ottobre 2017 l’INVALSI invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fomite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.
  • Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata

ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l’uso della lingua ed e somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and Comprehension) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l’ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie.

Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l’INVALSI pubblicherà entro il 30 novembre 2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

Partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)    

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall’INVALSI.

Per gli alunni con disabilità:

  • possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove;
  • nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla prova;
  • per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Si ricorda che anche per gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all’esame di Stato.

IL PIANO Dl INFORMAZIONE E FORMAZIONE NAZIONALE

Importanti novità sono state introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 in merito:

  • alle modalità di valutazione degli alunni;
  • allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo;
  • alle nuove modalità di somministrazione delle prove INVALSI;
  • alla certificazione delle competenze.

Pertanto il MIUR, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l”INVALSI ha predisposto un piano nazionale di informazione, che verrà diffuso successivamente, cui faranno seguito specifici interventi di formazione a livello territoriale.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici derivanti dal passaggio delle prove su carta alle

prove CBT, L’INVALSI fornirà puntuali indicazioni riguardo la tempistica e le modalità di somministrazione delle prove, la tipologia delle prove, la valutazione e la restituzione degli esiti.

ACLIS consiglia di consultare per ulteriori approfondimenti le seguenti norme:

 DPR N. 249/1998; Decreto Legislativo N. 165 del 30 marzo 2011; Legge N. 169/2008; DPR  N.  89/2009; DPR   N.263 del 29ottobre 2012; Decreto Ministeriale N. 254/2012. 

Si Allega:

Decreto Legislativo N. 62 del 13 aprile 2017

Decreto Ministeriale N.741 del 3 ottobre 2017

Circolare N. 1865 del 10/10/2017

DM  N. 742 del 03/10/2017

ALLEGATO  A

ALLEGATO  B