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Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità :

Piano e gruppi per l’inclusione, progettazione e organizzazione scolastica, formazione iniziale docenti, valutazione della qualità, commissioni mediche, continuità didattica contratti a tempo determinato.

 Sintesi a cura della redazione ACLIS

 Il  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 promuove la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.

L’inclusione scolastica si realizza nell’ identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

Pertanto tutte le componenti della comunità scolastica, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità  dovranno concorrere ad assicurare il successo formativo  degli alunni.

Ambito di applicazione

Le disposizioni previste dal decreto si applicano esclusivamente agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione.

L’inclusione scolastica e’ attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica

 Prestazioni e competenze

 Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l’obiettivo di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica.

Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica:

  • all’ assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni;
  • alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale;
  • all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle alunne e degli alunni, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
  • all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto, con uno o più regolamenti da adottare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

  • saranno definite le modalità per l’attuazione di quanto previsto, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell’organico del personale ATA.
  • saranno individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

  • gli interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
  • l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l’accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l’inclusione scolastica.

Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica e’ parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, definisce gli indicatori per la valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

  • livello di inclusivita’ del Piano triennale dell’offerta formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;
  • realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni;
  • livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;
  • realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
  • utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalita’ di comunicazione;
  • grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica 
Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 

La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da’ riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in eta’ evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto.
  • Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall’operatore sociale, individuati dall’ente locale, nonché dal medico INPS;
  • Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità degli alunni è redatto un profilo   di   funzionamento   secondo   i   criteri   del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale e per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

Il Profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, e’ redatto dall’unita’ di valutazione multidisciplinare composta da:

  • un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
  • uno specialista in neuropsichiatria infantile;
  • un terapista della riabilitazione;
  • un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Caratteristiche del profilo di funzionamento:

  • e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
  • definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica;
  • e’ redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
  • e’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

I genitori trasmettono la certificazione di disabilità all’unità di valutazione multidisciplinare, all’ente locale competente e all’istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università  e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

  • i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell’OMS;
  • i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell’OMS.

Il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione

Progetto individuale

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Piano educativo individualizzato

Il PEI e’ elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unita’ di valutazione multidisciplinare.

In particolare il PEI :

  • tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
  • individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie;
  • esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
  • definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
  • indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
  • e’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed e’ aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
  • Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e’ assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
  • è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 
Piano per l’inclusione

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché  per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità  dell’inclusione scolastica.

Il Piano per l’inclusione e’ attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

Gruppi per l’inclusione scolastica

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

  • consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
  • supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
  • supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Il GLIR e’ presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato.

E’ garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché  l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR,  sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Per ciascuno degli ambiti territoriali e’ istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT)

Il GIT è composto:

  • da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede
  • tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale,
  • due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione
  • un docente per il secondo ciclo di istruzione

I componenti sono nominati con decreto dell’USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e’ integrato:

  • dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
  • dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Presso ciascuna istituzione scolastica e’ istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).

Il GLI è composto:

  • da docenti curricolari,
  • da docenti di sostegno
  • eventualmente da personale ATA
  • da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

Il gruppo e’ nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».

Sono istituiti con le seguenti decorrenze:

  • il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
  • il GIT dal 1° gennaio 2019.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione. 

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché  sentiti questi ultimi in relazione ad ogni  studente con disabilità  certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR.

l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

Sezioni per il sostegno didattico 

Nell’ambito dei ruoli (di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 107/2015), sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 

Formazione iniziale dei docenti 

Corso di specializzazione per le  attività   di  sostegno  didattico nella scuola dell’infanzia e  nella scuola primaria 

La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica:

  • è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
  • è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
  • è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
  • ai fini dell’accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché  a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione. 

La positiva conclusione del corso e’ titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno definiti i piani di studio, le modalità  attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché  i crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione.

A decorrere dall’anno accademico individuato con il suddetto decreto non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata.                             

Formazione in servizio del personale della scuola

(Dirigenti scolastici, docenti e ATA )

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

Il piano individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica.

Il personale ATA e’ tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.

Continuità del progetto educativo e didattico

La continuità educativa e didattica per gli alunni con disabilità  certificata è  garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché  in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica  e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse  dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché  quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo). 

Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

  • analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
  • monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
  • proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
  • proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
  • pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione scolastica.

L’Osservatorio e’ presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed e’ composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell’inclusione scolastica, da studenti nonché  da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n° 66/17 sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell’Osservatorio. 

Istruzione domiciliare

Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni per i quali sia accertata l’impossibilita’ della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

Si allega il decreto