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PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SOPRANNUMERO

Premesso che i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV), VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCNI non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio si precisa che:
  • l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
  • qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria (6 maggio 2017).

  • Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
  • Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute negli articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto (art. 18,19,20,21 e 22 del CCNI).

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO

La graduatoria d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari deve comprendere sia il personale titolare su scuola che quello assegnato con incarico triennale.

Nella secondaria di secondo grado, alcuni attuali insegnamenti sono raggruppati nell’unica graduatoria d’istituto corrispondente al nuovo codice delle discipline, nella quale confluiscono i docenti delle diverse provenienze, con il punteggio loro spettante. (Regolamento delle classi di concorso di cui al DPR 19/2016)

Non partecipa all’individuazione del perdente posto il personale in servizio come utilizzato o in assegnazione provvisoria, in quanto non è titolare, né incaricato nella scuola.

 L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, su posti dei centri di istruzione per gli adulti, distintamente per le varie tipologie di posto esistenti.

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici.

 Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto.

Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

 Nella scuola secondaria non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali di insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

Il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale.

Nelle predette graduatorie devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

I dirigenti scolastici, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione del modulo domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda  sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della tabella per i trasferimenti d’ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell’ambito dei centri di istruzione per gli adulti, nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale (a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola);
  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. (Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.)

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande del personale dichiarato soprannumerario devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo.

L’insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull’ organico dell’autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico può partecipare ai trasferimenti a domanda.

Tutti gli interessati devono riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda.

L’insegnante in soprannumero:

  • qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.

Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

  • qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza.

Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.

Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

In ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile:

  • il docente medesimo viene trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità.
  • In subordine, l’insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell’apposita tabella di prossimità tra ambiti all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1.

Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l’età adulta.

Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

1) in scuole dell’ambito di titolarità;

2) in scuole di ambiti viciniori secondo la tabella di viciniorietà;

3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà.

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni ambito lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (l’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.).

 In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

  1. sostegno per minorati psicofisici;
  2. sostegno per minorati dell’udito;
  3. sostegno per minorati della vista.

Dopo l’effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d’ufficio nell’ambito territoriale che comprende la scuola di precedente titolarità.

I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse.

Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all’OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.

In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta (art.2 comma 3 CCNI).

Per le indicazioni delle preferenze va utilizzata la denominazione ufficiale della sede di organico di ciascuna scuola o degli ambiti, come prevista nei bollettini del Miur, con il relativo codice.

In presenza ormai dell’organico unico dell’autonomia in tutti i gradi di scuola, si deve esprimere il codice della scuola che identifica la sede di organico unico e non quello delle singole sedi o plessi o ordinamenti.

Fanno eccezione quelli dei CTP, corsi serali e sedi carcerarie/ospedaliere che mantengono un codice proprio.

Si può utilizzare anche la preferenza puntuale di ambito (se soddisfatti, si assumerà la titolarità di ambito).

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre interne oppure anche per cattedre esterne, tale opzione varrà solo per l’indicazione delle singole scuole (quindi massimo 5) e non per gli ambiti.

ACILS mette a disposizione tutta la modulistica e i riferimenti normativi necessari per il corretto espletamento della procedura di mobilità dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2017/2018.

 Allegato 2 Tabelle di valutazione dei titoli

Scheda docenti soprannumerari

Articoli CCNI docenti soprannumerari

Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna di istituto art. 13 e 14 CCNI

Trasferimento infanzia 2017/18

Trasferimento primaria 2017/2018

Trasferimento secondaria di primo grado 2017/18

Trasferimento secondaria di secondo grado 2017/2018

Passaggio di ruolo infanzia 2017/2018

Passaggio di ruolo primaria 2017/2018

Passaggio di ruolo secondaria di primo grado 2017/2018

Passaggio di ruolo secondaria di secondo grado 2017/2018

Nella sezione modulistica sono reperibili i modelli (allegato d, allegato f ecc.) da allegare alla domanda di trasferimento.

Le segreterie ACLIS sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

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