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SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA

SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE MOBILITA’ ANNO SCOLASTICO 2025-2026   

I -DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno):

  • ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualorala relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto (L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno di cui all’art. 23 del presente contratto non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno).

La precedenza:

  • si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto;
  • opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno);
  • non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione:

  • che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto (I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell’istituto di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico).

 A tali fini il personale docente interessato:

  • deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario;

 compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.

 Nel caso di espressione di preferenza sintetica:

  • la precedenza ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica;
  • per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).

L’obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto:

  • con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Si perde il diritto alla precedenza:

  • qualora l’interessato ometta di indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo decennio, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra.

Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti:

  • bisogna indicare la scuola sede di organico da cui si è stati trasferiti nell’ultimo decennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale:

 la precedenza è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo decennio (I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell’istituto di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico).

Nella scuola dell’infanzia:

  • la precedenza è assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo decennio.

Continuità del servizio

Non interrompe la continuità del servizio:

  • qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune;
  • l’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità;
  •  o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero.

 Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia:

  • ottenga l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio:

  • il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Si precisa che il punteggio viene riconosciuto:

  • sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio;
  • sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nel decennio:

  • al docente in esubero nella provincia e precedentemente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola:

  • non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato;
  • ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.

Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola di precedente titolarità:

  • l’aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

  Nelle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale docente che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

  • detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.;
  • tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase:

 nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza:

  • a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
  • la preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

 Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione:

  • che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.

Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3) nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non esistano scuole esprimibili:

  • è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

A) —Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.

 Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età:

  • viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità  Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Mini- stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità;

B) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C) e D) a condizione che:

  • abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il personale docente appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza:

  • limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti;
  • tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi;
  • detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile:

  • è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti:

  • è sempre obbligatoria;
  • la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda;
  • in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Per i comuni composti da più distretti sub comunali:

  • sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell’assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda:

  • deve avere carattere permanente;
  • tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92:

  • gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti;
  • la predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale docente beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase:

  • a rientrare a domanda, nel decennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità;
  • qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà;
  • detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza:

  • gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà;
  • per il citato decennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio;
  • con apposita dichiarazione personale, dovrà essere attestato l’anno del trasferimento d’ufficio.

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Per il personale trasferito d’ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità si intende il comune sede di distretto.

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità:

  • non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato;
  • ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità;
  • permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.

Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno del decennio il rientro nel comune, l’aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda:

  • non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI)  PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Il personale docente coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza ha titolo, all’atto del trasferimento d’autorità o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione:

  • che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune o distretto sub comunale nel quale è stato trasferito d’autorità il coniuge;
  • ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.

 L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o di- stretto sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

Pertanto, in tali casi:

  • le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza;
  • tale precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo

domanda ed allegare la documentazione prevista dell’O.M. che regola la mobilità.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’autorità del coniuge:

  • possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dall’O.M. sulla mobilità nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini.

 Tali domande non possono, comunque essere inoltrate oltre le scadenze previste dall’O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di parità, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza:

  • a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

E’ obbligatoria:

  • l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti.

 La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in questione:

  • preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda;
  • in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza;
  • tale precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L’esercizio del mandato deve sussistere:

  • entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande previsto dall’O.M. sulla mobilità.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza:

  • detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale docente che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017, e successive modificazioni e integrazioni:

  • ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

 Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.