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LA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI DOCENTI

LA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI DOCENTI – PASSAGGIO DI CATTEDRA/RUOLO – DOCENTI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2025/2026

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto, si applicano ai docenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. 

PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO

Bisogna essere in possesso della specifica abilitazione:

  • per il passaggio al ruolo richiesto;
  • per i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta;
  • sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici e ai docenti in possesso di specializzazione sul sostegno per altro grado di istruzione anche se privi di abilitazione all’insegnamento sul grado richiesto. 

PASSAGGIO AL RUOLO

Si può chiedere il passaggio:

 nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia: 

a) il personale insegnante delle scuole primarie; 

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato; 

c) il personale educativo

 nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie: 

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia; 

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; 

c) il personale educativo;

  nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell’abilitazione: 

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado; 

b) il personale educativo;

 nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione: 

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado; 

b) il personale educativo; 

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato.

su posto di sostegno nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado: 

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ad aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. 

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da: 

a) insegnanti di scuola dell’infanzia; 

b) insegnanti di scuola primaria; 

c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; 

detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10.3.1997, art. 2 commi 1 e 3). 

Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da: 

a) insegnanti di scuola dell’infanzia; 

b) insegnanti di scuola primaria; 

c) personale educativo; 

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado; 

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; 

(detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni). 

IL PASSAGGIO DI RUOLO PUÒ ESSERE RICHIESTO PER UN SOLO GRADO DI SCUOLA: 

  • per la provincia e anche per più province.
  • nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI PIÙ DOMANDE 

 Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo:

  • il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. 

PASSAGGIO DI CATTEDRA

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

  • dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione;
  • dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis). 

Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso:

  • purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. 

Nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado:

  • può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B.

I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555. 

DOCENTI UTILIZZATI IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO

I docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione:

  • possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia. 

 MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE PER L’INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

I docenti titolari sui posti per l’insegnamento dell’educazione motoria istituiti nella scuola primaria:

  • partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni. 

Per l’individuazione del soprannumerario:

  • in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti. 

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa:

  • sono equiparati a passaggi di cattedra. 

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria:

  • è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario. 

I docenti titolari sui posti di educazione motoria:

  • partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione. 

PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI 

PREFERENZE

Si potranno esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando:

  • le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale;
  •  in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. 

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: 

  • I fase: trasferimenti all’interno del comune; 
  • II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia; 
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. 

Nei soli passaggi di ruolo:

  • la mobilità professionale prevale su quella territoriale.

 Nei passaggi di cattedra:

  • si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. 

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo:

  • il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

 In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra:

  • il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; 
  • in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

 In caso di più passaggi di cattedra:

  • si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze. 

In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale:

  • saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall’apposita O.M. sulla mobilità, (fermo restando per ciascuna domanda i limiti fino a quindici preferenze). 

 Secondo l’ordine delle preferenze espresse:

  • il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola.

 Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia:

  • al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. 

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico:

  • la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore;

al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica, (in tal caso non si applica il vincolo triennale previsto all’art. 2).

Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria:

  • il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato. 

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei:

  • è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. 

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