IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2025/26, 2026/27, 2027/28
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 18 gennaio 2024 all’ art. 8 e all’art. 30 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.
PERSONALE DOCENTE
Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi si applicano a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede:
- non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo;
- il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del contratto, e alle condizioni ivi previste:
- nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024:
- permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
CALCOLO DEL TRIENNIO DI PERMANENZA
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Il vincolo triennale non si applica:
Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 5:
- possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 5, comma 10, sono validi:
gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
-l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
-gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
-l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
DOCENTI IN ATTESA DI TITOLARITÀ
I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale:
- sono tenuti a presentare domanda di trasferimento;
- al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6, comma 1 del contratto.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda:
- sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l’articolo 6 del contratto seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento;
- a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.
I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso:
- partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.
In caso di mancata presentazione della domanda i docenti:
- sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
Si precisa che i docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023:
- individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all’anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all’esito delle operazioni di mobilità.
NON RIENTRANO NEI VINCOLI
I docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 (art. 2 CCNI), è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 di- cembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
DICHIARAZIONE PERSONALE
Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale redatta:
- ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché;
- nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità.
La predetta documentazione/ certificazione:
- deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.
I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga:
- a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere;
- il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato:
- a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi;
- la residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere:
- è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l’espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.
Per ulteriori approfondimenti si allega: