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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE

Presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 14.00 dell’11 dicembre alle ore 23.59 del 30 dicembre 2024.

Scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206.

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Il decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, secondo quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1, che ne costituisce parte integrante.

Il decreto disciplina:

  • i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; 
  • la determinazione del contributo di segreteria; 
  • il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
  • l’organizzazione delle prove d’esame;
  • le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; 
  • l’informativa sul trattamento dei dati personali.

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso è consentita:

  • a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  • ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Partecipano altresì: 

  • coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

 Possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura:

  • anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l’accesso al concorso.

 La riserva è sciolta positivamente:

  • qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025;
  • il mancato conseguimento dei CFU/CFA previsti entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.

POSTI DI SOSTEGNO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che:

  • alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti:

  • abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai titoli di accesso previsti, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2023/2024:

  • possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l’anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30giugno 2025:
  •  la riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025;
  •  il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO

Il concorso si articola:

  • nella prova scritta di cui all’articolo 6:
  • nella prova orale di cui all’articolo 7;
  • nella successiva valutazione dei titoli.

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati in possesso dei requisiti possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione:

  • in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno;
  • il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare;
  • nell’istanza, l’aspirante che intende partecipare alle procedure relative alle classi di concorso accorpate con D.M. 255 del 2023 dovrà esprimere, per ciascun grado di istruzione, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1- bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso:

  • a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO UNICAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica:

  • attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
  •  Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

CONTRIBUTO DI SEGRETERIA

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto:

  • il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza;
  • Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. 
  • una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda;
  •  la causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza;
  •  sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento;
  •  l’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

SI ALLEGA:

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