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NOMINE IN RUOLO ANNO SCOLASTICO 2024/25: IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE – DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI RISERVA – CONTRATTI IN REGIME DI PART- TIME

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

All’atto della convocazione degli aspiranti attraverso il sistema informativo per la scelta della provincia/classe di concorso, gli Uffici pubblicano i posti vacanti utili per le assunzioni e il relativo contingente assunzionale per ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto.

Si precisa che per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale:

  • il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

L’assegnazione della sede viene assicurata invece solo nelle seconda fase, prioritariamente:

  • al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI RISERVA

Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. 

Per le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento:

si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007:

  • secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica.

 Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze:

  • anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

 Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

 Si richiamano le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 7.

Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE:

  • verrà dato l’avvio alle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile.

 Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali:

  • utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo. 

La procedura si articola:

  • in una prima fase, finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto;
  • in una seconda fase finalizzata all’assegnazione della sede.

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato o, comunque, finalizzata al ruolo, su posto di sostegno o posto comune:

  • consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato o proposte di assunzione a tempo determinato finalizzate al ruolo di cui al DM n. 111 del 2024 o agli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta:

  • la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Nella fase di assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto:

  • l’espressa volontà da parte dell’aspirante di rinunciare all’individuazione per una determinata provincia/classe di concorso o tipologia di posto corrisponderà inderogabilmente all’irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia.

 Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della regione di riferimento e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate:

  • questo comporterà la definitiva impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province.

 I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione per la mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso o tipologia di posto per le quali residuino disponibilità:

  • saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2024/2025 né per gli anni scolastici successivi.

VERIFICA DEI TITOLI

Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni; sono altresì verificati i titoli che hanno dato accesso alla procedura concorsuale.

CONTRATTI IN REGIME DI PART- TIME

È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997:

  • la sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio;

le ore residue di insegnamento resesi disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità utili al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

 Nella scuola primaria di applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.

 Nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della medesima Ordinanza. La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024.

SCUOLA PRIMARIA

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.

 Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della scuola primaria:

  • dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.

Nell’ipotesi di dichiarazione negativa:

  • al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese;
  • quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2024/2025.

I vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, e all’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

  • sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano:

  • il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. 

Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto:

  • viene assegnata la provincia di titolarità; 
  • gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.

Vedi anche: