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DISPOSIZIONI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE A. S. 2024/2025

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti, come ripartiti nell’allegato B che costituisce parte integrante del decreto.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE

Il contingente di assunzioni per il personale docente:

  • è definito in coerenza con l’effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti.

 Le immissioni in ruolo sono effettuate:

  • sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 45.124 posti, e tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell’allegato A.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato:

  • per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti;
  • per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento;
  • nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel caso in cui a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino su una o più province posizioni di esubero:

  • sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto.

 Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero:

  • l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione;
  • nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

Disposizioni finali:

  • le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito.

Gli esiti dell’individuazione:

  • sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate;
  • degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata;
  • l’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova;
  • il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. 

ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO

Le nomine in ruolo del personale docente sono previste per il:

  • 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami;
  • 50% dalle graduatorie ad esaurimento.

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia:

  • è previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016).

Qualora, a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti:

  • il 50% dei posti così residuati è destinato all’immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensiva della fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159);
  • l’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria di cui al periodo precedente – è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con dd del 21 aprile 2020, n. 498;
  • a seguire, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023.

 L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario.

Una volta che è determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario:

  • il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018;
  • eventuali residui non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 498 del 2020 e al DDG n. 2576 del 2023.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado:

  • è previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016);
  • successivamente – a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie – delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l’anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui.

Completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi:

  • all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato il 50 per cento dei posti così residuati.

 L’eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.

Gli Uffici Scolastici regionali attingeranno:

  • per il 50%, dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783;
  • per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

 Una volta determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari:

  • il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale;
  • riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020;
  • eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, all’assunzione dei vincitori del concorso bandito con dd n. 826 del 2021 segue l’assunzione dei vincitori del concorso bandito con DDG n. 252 del 2022.

Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024:

  • si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali.

Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo all’assunzione avviene:

  • sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso/tipologia di posto, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.

Per ulteriori approfondimenti si allegano: