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CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLATICO

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA – DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLATICO – SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME – PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA – A.S. 2024/25

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano:

  • le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94;
  • in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35:

  • le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche:

  • non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

SUPPLENZE ATTRIBUITE SU SPEZZONE ORARIO

L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario:

  • è garantito in ogni caso il completamento;
  • è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
  • il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente:

  • i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
  • permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a personale:

 a) appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; 

b) appartenente al profilo di assistente tecnico;

 c) appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

 Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), alla copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti, con esclusione di quelle oggetto della deroga del 2,5% di cui all’articolo 1, comma 83-ter, della legge n. 107 del 2015, si provvede secondo le modalità dell’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, così come modificato dall’articolo 1, comma 10, dell’Intesa del 27 giugno 2024 di proroga del menzionalo CCNL.

Relativamente invece ai posti residuati dalla procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla successiva fase assunzionale dell’anno scolastico 2024/2025, possono essere conferite supplenze secondo le disposizioni generali.

DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dagli articoli 39, comma 2, lettera c), e 61, comma 3, lettera c), del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo:

  • rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
  • è estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

In continuità con le indicazioni fornite con le note n. 5442 del 19 ottobre 1991, n. 2444 del 26 agosto2002 e n. 7494 del 19 luglio 2013 in relazione alla coincidenza della data inizio dell’anno scolastico con la giornata domenicale:

  • la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025;

 la circostanza che tale data coincida con la domenica – e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio – configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali.

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi:

  • la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni:

  • il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo:

  • sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
  • nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

 CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto:

  • vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA:

  • possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno;
  • anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Si precisa che, ai fini predetti:

  • si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35; 
  • esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

 PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92:

  • si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; 
  • in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione:

  • si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico; 
  • si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce che:

  • solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;
  • mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI ex l. n. 68 del 1999

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis):

  • opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, si deve tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A:

  • istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000;
  •  per le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza ministeriale:

  • gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati unicamente per ciascuna graduatoria di appartenenza.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti:

  • devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

 CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

  L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli articoli 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

SI ALLEGA

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