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DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25

Criteri generali per le operazioni di utilizzazione del personale docente, secondo le disposizioni contenute nel CCN Per gli: 

INSEGNANTI TECNICO PRATICI E INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNANTI TECNICO PRATICI

9. Gli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche:

  • sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area dl provenienza;
  • nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

10. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini:

  • può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. 

Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c) in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;

d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli Interessati;

e) per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art 1 comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

11. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall’art. 18 del C.C.N.I. 6.3.2019, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10; commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 dell18.3.2019. Possono comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata. Gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art 4 della legge 186/03 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

12 Nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’art 4 del D.M. 259/17, il personale a tempo indeterminato assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso mantiene le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale si applicano le disposizioni di cui all’art 14 commi 17 e ss.  del D. L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 relative al personale in esubero con priorità assoluta sui posti disponibili nella propria istituzione scolastica.

  Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Le utilizzazioni sono effettuate – sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati – per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa prevista dall’art 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l’utilizzazione avviene d’ ufficio.

Personale Docente In Esubero Su Provincia

2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia:

  • è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 6.3.2019, allegate al contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

4.  Le operazioni  di  utilizzazione  in  altra  classe  di  concorso  o  in altro  ruolo  del  personale , appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale. L’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sulla provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.

5. Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico  sede, avente  titolo  alla  precedenza  di  cui  all’art.  8 comma 11   punto Il del presente  contratto e appartenente a ruolo in esubero:

  • sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti   al  proprio ruolo, tipologia e classe di concorso; 
  • in caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto  tra  tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta  formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.

6. Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario Inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe. 

Qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza  che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.

8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità:

  • prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
  • subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
  • in mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa. 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto  di  sostegno,  anche  di  docente  diverso  da  quello  individuato  come  soprannumerario.

L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione di cui  all’art.  2 comma 3 lettera c) del   presente contratto, sia  con  contratto  a  tempo   indeterminato  sia  aspiranti  a  supplenze.  Analogamente l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà. L’operazione si colloca nella relativa fase prevista dall’allegato 1- sequenza operativa. Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 2 con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6, del contratto.

9. Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di Il grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.

ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario  nel  tempo  prolungato  fino  a  40  ore,  nonché  le  ore  necessarie  al  potenziamento dell’insegnamento della lingua Inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni  a  tempo  determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. 

Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola:

  • prioritariamente al personale a  tempo  determinato  avente diritto al completamento dell’orario;
  • successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.
TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE MODULISTICA DEL NOSTRO PORTALE WWW.ACLIS.IT

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