PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONE
PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONE DA GPS 1° FASCIA SOSTEGNO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA C) BIS, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56.
E’ stato pubblicato il D.M. 6 giugno 2024 n. 111, concernente la “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56“, (procedure di assunzione da GPS 1° fascia sostegno).
Relativamente alle assunzioni riferite all’anno scolastico 2024/2025:
- i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno.
Per le assunzioni riferite all’anno scolastico 2025/2026:
- la medesima procedura si applica ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi, a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025;
La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA
Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente:
- si provvede, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
- entro il termine di attivazione della procedura gli USR possono procedere ad eventuali scorrimenti in caso di rinuncia da parte degli aspiranti individuati.
Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati dal decreto all’articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.
Qualora a seguito dello svolgimento della procedura residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell’articolo 4, comma 4, non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano:
- le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all’articolo 4, commi da 6 a 8 del decreto. (17-bis. soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o piu’ province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza).
Al fine di consentire agli Usr la gestione delle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato eventuali rinunce alle assegnazioni effettuate nella fase interprovinciale della procedura non possono dare luogo a successivi scorrimenti delle graduatorie.
Il conferimento dell’incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura:
- è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all’articolo 8 del decreto – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica:
- ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, o l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.;
- le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nell’istanza dichiara:
a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
c) l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso indicazione sintetiche.
d) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) l’accettazione di quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 del Decreto.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono:
- la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEI POSTI RIMASTI VACANTI IN TERRITORI DIVERSI RISPETTO ALLA PROVINCIA DI INSERIMENTO NELLE GPS
I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura di cui ai commi precedenti e non essendo risultati rinunciatari ai sensi del comma 4, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno:
- possono presentare istanza per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, con le modalità telematiche.
Nell’istanza l’aspirante deve dichiarare:
a) la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;
c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;
e) la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) l’accettazione di quanto previsto al successivo comma.
Per i docenti di cui al comma precedente, l’assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta:
- l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa;
- preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale.
La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste):
- consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale.
Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dall’articolo 4 del decreto.
Non è presa in considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata, nonché la domanda dell’aspirante privo dei requisiti di ammissione.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
Salvo quanto previsto dal decreto, trova applicazione l’Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico.
Contestualmente alla pubblicazione del decreto sul Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, e sul sito del Ministero, è pubblicato l’avviso della Direzione generale per il personale scolastico con il quale sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché la tempistica di svolgimento delle procedure.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni le operazioni di conferimento degli incarichi sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.
Gli USR, attraverso il sistema informativo:
- indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto;
- a seguito della verifica delle istanze presentate, vengono assegnati gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi;
- in caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno dell’area di riferimento è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
Gli esiti dell’individuazione dei destinatari:
- sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate;
- viene altresì data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.
Qualora, all’esito delle operazioni di assegnazione, ivi compresi gli eventuali scorrimenti di cui all’articolo 3, comma 1, residuino posti vacanti e disponibili nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione dell’elenco delle sedi residue sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 6, di presentare l’istanza di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Per la presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto:
- è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni;
- il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduato sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS;
- ciascun Ufficio territoriale interessato dalla procedura pubblica l’elenco di cui al periodo precedente prima dell’assegnazione delle sedi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Superate con valutazione positiva le procedure previste:
- i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Il decreto prevede che il Comitato di valutazione deve essere integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata:
- il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica.
Per ulteriori approfondimenti si allega: