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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI MOBILITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25


La Redazione ACLIS mette a disposizione una breve sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per una corretta documentazione da allegare alle domande di mobilità.

L’ordinanza precisa che sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità:

PUNTEGGIO “UNA TANTUM”

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al CCNI 2022, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell’apposita sezione Mobilità del sito MIM, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022 e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dall’ordinanza.

CERTIFICAZIONI MEDICHE

Per le certificazioni mediche si precisa che:

a) Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda:

b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria:

c) ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down:

d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

e) tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

per le persone disabili maggiorenni di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

ii. per le persone disabili assistite di cui all’articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

 a tal fine il genitore, anche adottivo, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 e il figlio in grado di prestare assistenza e il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005:

iii. per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia:

In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza si precisa quanto segue:

a) il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016 n. 76, il genitore, il figlio che presta assistenza, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile e che intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2022, devono documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità indicate di seguito:

i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile e di convivenza di fatto con il soggetto disabile:

ii. l’attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile:

b) la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92:

c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000;

d) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità;

e) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione;

f) per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l’interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per il trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato DPR 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;

g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento.

In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86:

PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO

In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ufficio territorialmente competente della ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.

Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o degli altri familiari disabili:

La necessità di cure continuative.

Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

DICHIARAZIONI PERSONALI

A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali:

DOCENTI UTILIZZATI SU ALTRA CLASSE DI CONCORSO

I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione:

PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

PRECEDENZA

In attuazione della relativa precedenza prevista dal CCNI 2022, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

LE CATEGORIE DI DOCENTI E DI DSGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 9

 Devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d):

SI ALLEGA:

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