INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI SOTTOSCRITTO IN DATA 18 MAGGIO 2022 CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. A.S. 2024-2025
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI SOTTOSCRITTO IN DATA 18 MAGGIO 2022 CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. A.S. 2024-2025
Il giorno 21 febbraio 2024, tra i Sindacati e il MIM è stato siglato l’accordo che integra e modifica il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022.
Per garantire il regolare avvio dell’a.s. 2024/25, nelle more della piena attuazione delle modifiche introdotte dal CCNL e della stipula del CCNI mobilità per il triennio 2025/26-2027/28, si è reso necessario adeguare la disciplina dettata dal CCNI alle nuove disposizioni recate dall’art. 34, comma 8 del CCNL.
Le parti in particolare hanno concordato che le seguenti modifiche e integrazioni hanno efficacia per le operazioni di mobilità relative all’a.s. 2024/25.
1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.
2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c ) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- 1)coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Si precisa che ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.
Per ulteriore attenuazione alle regole sui vincoli nei trasferimenti bisogna aspettare l’ordinanza ministeriale che il Ministero sta predisponendo.
SI ALLEGA: