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SUPPLENZE GAE GPS

SUPPLENZE GAE GPS: IL DOCENTE TENUTO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ANNO DI PROVA NON PUÒ ACCETTARE NOMINE A TEMPO DETERMINATO ex art 36 del CCNL 2006/2009

L’Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto scuola sottoscritto il 14 luglio 2023 non è ancora esecutivo, pertanto:

  • non potrà essere utilizzato fino a quando il CCNL scuola 2019-2021 non sarà firmato definitivamente;
  • per il momento continua ad essere vigente l’art. 36 del vecchio contratto 2006-2009 reso valido anche dal CCNL scuola 2016-2018.

La nota sulle supplenze n. 43440 del 19 luglio 2023 indica che anche i docenti di ruolo:

  • possono partecipare sia alle supplenze, sia alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno;
  • e chiarisce che, per l’a.s. 2023/24, si applica ancora l’ex articolo 36 del CCNL 2006/2009.

Nella suddetta nota sulle supplenze, “istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2023/24”, al Punto I è precisato che:

“È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2. Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato”.

Anche l’articolo 3 Comma 3 del D.M. n. 138 del 2023, prevede:

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato”.

Attualmente l’ex art. 36 CCNL 2007, differentemente da quanto disposto dall’art. 47 del CCNL scuola 2019-2021, prevede che:

il docente titolare di scuola dell’infanzia:

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia;
  • può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

il docente titolare di scuola primaria:

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria;
  • può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

 il docente titolare di scuola secondaria di I grado

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado,
  • può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno;

 il docente titolare di scuola secondaria di II grado

  • non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
  • può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

PARTECIPAZIONE ALLE SUPPLENZE – ASSUNZIONI SU SOSTEGNO – ANNO PROVA

Anche i docenti di ruolo inclusi a pieno titolo nelle GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi potevano partecipare all’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo, con:

  • l’assunzione al 31/08 nell’a.s. 2023/24;
  • svolgimento, durante il 2023/24, dell’anno di prova e di una lezione simulata;
  • assunzione e conferma in ruolo nel 2024/25, previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata, con decorrenza dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2023/24.

I suddetti docenti possono usufruire dell’articolo 36 solo:

  • se non sono tenuti a svolgere l’anno di prova e se sono titolari in un grado di istruzione diverso da quello di inclusione in GPS;
  • ma, dai nuovi vincoli triennali sulla mobilità, per i docenti assunti a partire dall’a.s. 2023/24, è previsto che non è possibile presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di accettare incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL.

PERIODO DI PROVA

PERSONALE DOCENTE TENUTO AL PERIODO DI PROVA E DI FORMAZIONE

(Previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 850/2015).

Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

  • neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
  • che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

NON DEVONO SVOLGERE IL PERIODO DI PROVA I DOCENTI:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  • destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e   siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 17/10/2018, art. 10, c. 5;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado;
  • nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Vincolo triennale mobilità

Con il DL 44/2023, modificando il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 è previsto che, a partire dall’a.s. 2023/2024:

  • i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione che abbiano superato l’anno di formazione e prova, siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova;
  • al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di validità del vincolo, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella stessa provincia di titolarità.

Si riporta quanto previsto dall’art. 34 c. 8 dell’ipotesi del CCNL 2019/21 “Congedi dei genitori”:

Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo invece si applica un vincolo triennale ancora più restrittivo:

  • non è prevista la deroga per legge 104/92;