fbpx

ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE

ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la Nota n 43440 del 19 luglio 2023 fornisce le istruzioni operative sul:

  • conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato;
  • conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
  • specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero;
  • domande di messa disposizione;
  • conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali;
  • disposizioni particolari per la scuola primaria;
  • conferimento delle supplenze al personale ATA;
  • conferimento supplenze su posti PART-TIME;
  • priorità di scelta della sede scolastica;
  • assunzione personale avente diritto alla riserva dei posti;
  • disposizioni comuni.

CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto, per l’anno scolastico 2023/2024:

  • una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno.
  • qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17- bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.

Per effetto del D.M. 15 giugno 2023, n. 119 gli aspiranti:

  • manifestano la volontà di partecipare alla procedura;
  • attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”;
  • si rinvia all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

 Si precisa che:

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda:

  • comporta l’accettazione della stessa.

 L’assegnazione dell’incarico:

  • preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto.

 La mancata presentazione dell’istanza:

  • comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

 La mancata indicazione di talune sedi:

  • è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. 

La rinuncia all’incarico:

  • preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste:

  • consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al D.M. 15 giugno 2023, n. 119, è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:

– gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;

– gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate:

  • assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi;
  • in caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura:

  • nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui ai successivi punti;
  •  come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

I posti vacanti residuati al termine della procedura sopra descritta sono pubblicati dagli Uffici sui rispettivi siti internet istituzionali.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI SOSTEGNO RIMASTI VACANTI IN TERRITORI DIVERSI RISPETTO ALLA PROVINCIA DI INSERIMENTO NELLE GPS.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che:

avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno:

  • possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

A tal fine, nell’istanza gli aspiranti dovranno indicare:

  • la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

Per la presentazione delle istanze, la cui tempistica è resa nota con avviso della Direzione Generale pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito:

  • è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

Il sistema informativo:

  • determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione;
  • ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l’elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali;
  • una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procederà all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative, in quanto tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo.

L’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta:

  • l’accettazione della stessa;
  • preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste):

  • consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale.

Nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14,00):

  • saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 2022;
  • le istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.

Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dall’articolo 5, comma 11-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198:

  • gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce), prima di avviare le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Qualora le operazioni di conferimento delle nomine relative alla procedura in questione non possano essere effettuate entro il termine del 31 agosto:

  • i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti, considerate le specifiche situazioni, valuteranno le modalità gestionali più efficaci per garantire la tempestiva individuazione degli aventi titolo e il conferimento dei contratti a tempo determinato.

Per ulteriori approfondimenti si allega: