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IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 138 del 13 luglio 2023 con gli Allegati A e B

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2023/24, è pari a n. 50.807 posti, come ripartiti nell’allegato B.

Le immissioni in ruolo sono effettuate:

  • sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 50.807 posti;
  • tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell’allegato A.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato:

  • per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti;
  • per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento (GAE)di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Precedenza nell’assegnazione della sede

Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero:

  • sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto;
  • se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione.

L’individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate:

  • tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito;
  • gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate;
  • degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L’avente titolo all’immissione in ruolo:

  • assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
  • il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune:

  • consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato o proposte di assunzione a tempo determinato finalizzate al ruolo di cui al DM n. 119 del 2023.

La rinuncia a una proposta di assunzione:

  • comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

CONTRATTI IN REGIME DI PART- TIME

È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time:

  • secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183;
  • la sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio.

Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto:

  • comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo;
  • fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina.
  • agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.

SI ALLEGA