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ASSUNZIONI DOCENTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO

ASSUNZIONI DOCENTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO – SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO – ACCESSO DIRETTO TFA SOSTEGNO – VINCOLO TRIENNALE MOBILITA’

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

 Dall’articolo 5: “Disposizioni in materia di personale del ministero dell’istruzione e del merito”.

ASSUNZIONI DOCENTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO

5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

  • ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno;
  • negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, salvo quanto previsto dal comma 12.

PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE E PROVA

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato:

8. Il personale docente in periodo di prova svolge:

  • una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  •  Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove:

  • il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

VINCOLI MOBILITA’

10. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato:

  • possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8;
  • sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

“CHIAMATA VELOCE’ DA I FASCIA GPS SOSTEGNO

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17 -bis a 17 – septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

TITOLO DI ABILITAZIONE O DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO

13. Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 -bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero:

  • sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14:

  • il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata;
  • se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell’anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI ABILITAZIONE-SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

18. Il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale:

  • si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.

NOVITÀ PER L’ACCESSO DIRETTO TFA SOSTEGNO

19. Al comma 2 dell’articolo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell’abilitazione all’insegnamento e» sono soppresse:

Pertanto, con il possesso delle tre annualità di servizio, negli ultimi 5 anni, su posto di sostegno:

  • si può accedere direttamente ai corsi di specializzazione;
  • l’accesso diretto potrà avvenire nei limiti della riserva di posti che sarà definita con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione.

VINCOLO TRIENNALE MOBILITA’

20. Il vincolo triennale verrà applicato a tutte le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24, così come previsto al comma 20:

  • «3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

Per il vincolo triennale sulla mobilità del personale docente:

  • è stata decisa l’estensione della norma, posticipando l’entrata in vigore all’anno scolastico 2023/2024 e pertanto, i docenti neoassunti che hanno prodotto domanda di mobilità con riserva, possono partecipare alle operazioni di mobilità.

SI ALLEGA: