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ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE

ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. – TRASMISSIONE DM N. 188 DEL 21 LUGLIO 2022. ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PERSONALE DOCENTE

Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00):

saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:

  •  alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 (GPS I fascia sostegno);
  • e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22 (supplenze da GAE/GPS al 31 agosto/30 giugno.

 Le istanze potranno essere presentate unicamente in modalità telematica tramite il portale delle “Istanze on line”.

Nomine dei docenti vincitori del concorso straordinario bis (previste dall’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  • Gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la call veloce.
  • Terminate le procedure di nomina da GPS 1 fascia, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di nomina dal concorso straordinario-bis i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare numericamente i posti riservati ai vincitori di questa procedura.

CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO (procedure di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, e all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  • gli aspiranti dovranno manifestare la volontà di partecipare alla procedura ed è prevista un’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno

Si precisa che:

  • l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa;
  • l’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze;
  • la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura;
  • la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

Effetti della rinuncia:

  • La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni;
  • in caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste:

  • consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (supplenze annuali e temporanee);

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:

  • gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
  • gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto di sostegno indicato e sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e delle preferenze espresse.

In caso di indicazione di preferenze sintetiche:

  • l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
  • Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle scuole interessate.

 Anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.

Effetti dell’immissioni in ruolo

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova:

  • la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola;
  • ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

 CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo:

  • sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE);
  • In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS).

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS:

  • i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze:

  • si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM 112/2022;

 per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico:

  • conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia;
  • individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati;
  • successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

 In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere:

  • tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici;
  • ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione;
  • nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

 Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.

Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza:

  • l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate;
  • In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra:

  • attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
  • successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
  • in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio:  

  • le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali;
  • a tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

 Ne consegue, pertanto, che

  • da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione;
  • da 12 a 22 ore si aggiungono 2ore.

lingua inglese

Qualora residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola.

  • le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento;
  • in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’OM 112/2022.

  Nella fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel c. 17 dell’art. 13 dell’OM n 112/2022.

DISPOSIZIONI COMUNI

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

Anche il personale a tempo determinato ha la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi:

  • la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
  • qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza indipendentemente dalle procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo;
  • le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio;
  • nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto:

  • vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;
  • più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno;
  • ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

 PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando:

  • scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica;
  • in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio;
  • in nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica:

  • nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;

 Mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile:

  • per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera:

  • nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali;
  • nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione:

  • secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica…”;
  • analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti:

  • devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

SI ALLEGA:

Nota Miur 28597 del 29-luglio 2022