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DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE A.T.A. TRIENNIO 2022-2025


Schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale A.T.A. per il triennio 2022-2025 – Disposizioni per la determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario.

Al fine di consentire alle ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali di definire le procedure inerenti la determinazione dell’organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2022-2023, è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale, unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1 ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per il triennio 2022/2025.

La ripartizione tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia:

  • dei dati della popolazione scolastica presenti sul sistema informativo;
  • del dimensionamento della rete scolastica nonché della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti nelle istituzioni scolastiche statali.

E’ previsto che la successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A.:

  • dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali;
  • analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

 Indicazioni operative contenute nello schema di decreto interministeriale  

 Il Ministero ha disposto:

  • la proroga del termine di chiusura delle funzioni di organico di diritto del personale ATA dal 6 al 10 maggio 2022;
  • il termine di pubblicazione dei movimenti viene posticipato dal 27 al 31 maggio 2022.

Ripartizione dei contingenti

  Nella tabella “A”:

  • sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale (comprensive anche dei posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie) sulla cui base le Direzione Regionali procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Nelle tabelle B, C, e D:

  • sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale.

I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto:

  • prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle;
  • successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..

In ogni caso, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.

Si precisa che:

  • detti contingenti possono essere incrementati solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero.,
  • alle Direzioni Regionali è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

  Nelle tabelle B1, C1, E, E1:

  • è indicata la quota parte delle dotazioni organiche assegnate agli Uffici scolastici regionali, rispettivamente, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico destinati ad una determinata finalità sulla base di una espressa disposizione legislativa.

Per il profilo professionale di collaboratore scolastico si segnala la Tabella “E1”

Organico di istituto

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto che non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnati a ciascuna regione.

In particolare i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.

Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella “A” allegata al decreto.

Organico D.S.G.A.

  Alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non deve essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

Si segnala che, l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall’ art. 1, comma 343, L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto i limiti sancendo che: “[…]Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico

regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.

Di conseguenza, il decreto interministeriale ha recepito tale disposto normativo, prevedendo, all’articolo 3, comma 1, che: “1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Esclusivamente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione dell’organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche “normo-dimensionate”.

Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F”. dell’allegato schema di decreto interministeriale.

Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2022-23.

L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto):

  • non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento ma è finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica;  
  • unitamente all’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia;
  • la determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

  Una volta definita la mobilità, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale:

  • vengono definiti i  piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A;
  • vengono individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata;
  • definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle  Direzioni Regionali la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti;
  • analoga modalità deve essere  osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.

 A seguito della definizione della contrattazione in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2022/2025, saranno fornite  le consuete indicazioni in relazione all’utilizzazione del DSGA in caso di esubero sull’organico provinciale.

CPIA

Per  i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA):

  • è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome;
  • per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA;
  • quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all’avvio dei CPIA ed al fine di garantire l’erogazione del servizio.

Si allega:

Nota MIUR prot. n. 16691 del 29/4/2022

Tabelle dotazioni organiche