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I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA A.S. 2022/23

L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023.

Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:

Personale docente

  • La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
  • Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile.
  • Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.

 Personale educativo

  • La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022.
  • Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile.
  • Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.

Personale ATA

  • La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022.
  • Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio.
  • Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio.

Insegnanti di religione cattolica

  • La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
  • Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile nella sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line:

  • occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale;
  • ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

Si precisa che:

  • per compilare la domanda basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line;
  • la domanda deve essere inoltrata entro il termine previsto dall’ordinanza;
  • entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.
  • allegare tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio:

  • sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti;
  • le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio:

  • è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo:

  • debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali;
  • sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2022, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’articolo 2 dell’ordinanza.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza.

REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

 Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio:

  • non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse;
  • è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

 La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 dell’ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.   

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio:

  • deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse;
  • In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca;
  •  In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che:

  • tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto;
  • il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno

 Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del CCNI 2022 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale:

  • non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso;
  • I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

I docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla O.M. sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

PRIORITÀ PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE

E’ prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi:

  • nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso;
  • ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso – nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

Per ulteriori approfondimenti                (FARE I COLLEGAMENTI CON I PRECEDENTI ARTICOLI)

SI ALLEGA: