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MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  E  MISURE  PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2  NELLE  ISTITUZIONI  DEL  SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E NELLE UNIVERSITA’

Il D.L. 111/2021, prevede che per l’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e  didattica  della  scuola  dell’infanzia,  della  scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  dovrà essere svolta in presenza.

Il decreto precisa inoltre che anche  le  attività  didattiche  e  curriculari  delle università saranno svolte prioritariamente in presenza e  fino al 31 dicembre 2021,  termine  di cessazione dello stato di  emergenza,  dovranno essere  adottate le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore  ai sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilità  incompatibili con l’uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle attività sportive;

b) è raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza   di   sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici  e universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 In  presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all’infezione  da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e  dei  servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e  i  protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16 maggio 2020, n. 33, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2020,  n.  74,  nonche’  ai  sensi  dell’articolo  10-bis  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I  protocolli  e  le  linee  guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di sicurezza relative allo  svolgimento  delle  attività  didattiche  e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al  comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che  abbiano  tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  guarigione in  corso  di  validità.  Le   università  possono   derogare   alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a),  qualora  alle  attività didattiche e  curriculari  partecipino  esclusivamente  studenti  che abbiano completato il ciclo vaccinale o  abbiano  un  certificato  di guarigione in corso di validità.

I Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare alle disposizioni, solo per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze  di eccezionale  e  straordinaria  necessità  dovuta  all’insorgenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   

I provvedimenti sono  motivatamente  adottati:

  • sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento  al loro ambito  di  applicazione;
  • resta sempre garantita  la  possibilità  di svolgere attività  in  presenza  qualora  sia  necessario  l’uso  di laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e  con bisogni educativi speciali.

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

 Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Il mancato rispetto delle disposizioni:

  • è  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza;
  • il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • le disposizioni non  si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.

I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell’infanzia nonchè delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate:

  • con le modalità indicate dal decreto del Presidente  con  circolare del  Ministro  dell’istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori modalità di verifica;
  • con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalità individuate dalle università.

La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche’ alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

SI ALLEGA

Decr. L. n. 111 del 6 agosto 2021

Estratto Verbale Comitato Tecnico

Protocollo D’intesa con OO.SS.