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SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021.

Si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2021/22.

ASSUNZIONE STRAORDINARIE DA GPS DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO

Si ritiene utile richiamare che “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

Per i docenti di posto comune è richiesto:

  • che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

(per la partecipazione alla procedura relativa ai posti di sostegno non è necessario il requisito del servizio, richiesto invece per quella su posto comune).

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati:

  • svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • in caso di valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i candidati accedono ad una prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  • in caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il D.M. 30 luglio 2021 n. 242.

MODALITÀ TELEMATICA DI INSERIMENTO DELLE ISTANZE

Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

Si rinvia all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

Si precisa che:

  • l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa;
  • l’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto;
  • la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura;
  • la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

La rinuncia all’incarico:

  • preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto;
  • in caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 242.

Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato in esame all’esito delle procedure di immissione in ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499.

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:

Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.

Gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi, delle preferenze espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle scuole interessate.

Terminate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, le disponibilità residue utili alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato sono pubblicate a cura degli uffici scolastici regionali sui relativi albi e siti internet entro la data del 13 agosto pv ed entro il giorno antecedente a tale data sono acquisite a sistema le operazioni interprovinciali.

Anche il personale scolastico di ruolo può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3-bis, del T.U., nella parte in cui dispone che:

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La disposizione non si applica:

  • al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova:

  • la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Con avviso della Direzione generale per il personale scolastico sono indicate le date di presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, decreto legge n. 73 del 2021 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 60 del 2020.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Terminate le procedure di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b):

  • l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
  • La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
  • La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse; 
  • la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Occorre ricordare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale.

DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE ( MAD )

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

Le domande di messa a disposizione:

  • devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza;
  • qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati;
  • le domande rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione;
  • gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza:

  • l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate;
  • al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato;
  • i titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’Ordinanza.

In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale.

L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

I posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano:

  • le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94;
  • in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75;
  • le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Si precisa che:

  • l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
  • per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento;
  • è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
  • a tale riguardo, il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo;
  • nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

  • personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  • b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  • c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22.

  DISPOSIZIONI COMUNI

La stipula del contratto, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL:

  • è estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
  • ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
  • qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo;
  • le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio;
  • nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

SI ALLEGA:

Nota Miur n 25089 del 6 agosto 2021