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MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2021/22 PUBBLICATE LE ORDINANZE N. 106 E 107 CHE DISCIPLINANO LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO

SINTESI DELLA REDAZIONE ACLIS

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 29 marzo 2021 con l’apertura delle funzioni per l’acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti e Ata.

Sono state pubblicate le Ordinanze n. 106 e 107 che disciplinano le operazioni di mobilità per il personale docente, educavo ed ATA nonché per gli insengnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2021\2022.

Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione.

TEMPISTICA DELLE E DOMANDE DI MOBILITÀ

Per il personale docente potranno essere presentate dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021.

Per il personale educativo potranno essere presentate dal 15 aprile 2021 fino al 5 maggio 2021.

Per il personale ATA potranno essere presentate dal 29 marzo fino al 15 aprile 2021.

Per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono:

1. per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021;

2. per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 8 giugno 2021;

3. per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 11 giugno 2021.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello cartaceo allegato all’ordinanza e disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

COME COMPILARE LA DOMANDA

  • Per accedere è necessario avere le credenziali ed essere abilitati al servizio. La domanda va presentata esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.
  • La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

Bisogna utilizzare unico modello per richiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale.

Si ricorda, per chi ha già prodotto domanda di mobilità negli anni precedenti che dovrà aggiornare i modelli da allegare alla domanda.

ALLEGATO D: per il servizio prestato di ruolo, in altro ruolo e pre-ruolo svolto per almeno 180 giorni e gli anni di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica se non è stata prestata nessuna supplenza nell’anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg. (inserire gli anni di ruolo svolti fino all’a.s. 2019/20, in quanto l’a.s. in corso non si valuta).

ALLEGATO F: per la continuità di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio senza l’anno in corso, svolto nella stessa scuola e nello stesso ruolo.

Per la continuità il punteggio non viene riconosciuto: 

  • nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • per i periodi trascorsi in congedo straordinario per dottorato di ricerca e borse di studio;
  • quando non si è prestato servizio per almeno 180 giorni.

  DICHIARAZIONE PERSONALE, per inserire eventuali nuovi titoli in aggiunta a quelli già dichiarati;

VINCOLI

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato potranno richiedere e inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e/o ruolo tenendo conto dei vincoli seguenti.

DOCENTI CON NESSUN VINCOLO

I docenti immessi in ruolo da GAE nell’anno scolastico 2019/20 possono fare domanda interprovinciale, in quanto già per l’a.s. 2019/20 il CCNI, valido per il triennio 2019/22, prevedeva che con un’unica domanda si potevano esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali.

Per il personale docente – che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – immesso in ruolo il 1 settembre 2019, si richiama la seguente normativa:

– art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3):

“L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”

Per il personale docente di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si richiama la seguente normativa:

– art. 1, comma 795, legge 30 dicembre 2018, n. 145:

“Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”

Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, si richiama la seguente normativa intervenuta:

– art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

  • situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
  • b) personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del citato testo unico.

In merito al CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, si richiama, inoltre, l’attenzione sull’articolo 2, comma 2:

“Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del predetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Anche con riguardo alle disposizioni contrattuali appena riportate, sarà implementata analoga funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto a tali disposizioni, consentendo agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni previste dal rispettivo CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ovvero si tratti di docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

DOCENTI CON VINCOLO TRIENNALE 

Riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado, indipendentemente se la sede è stata ottenuta da trasferimento e/o di passaggi di cattedra/ruolo.

Si applica il vincolo a rimanere nella stessa istituzione scolastica di immissione in ruolo e non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo:

  • il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
  • nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I FASE COMUNALE attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale; 
  • il vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II FASE PROVINCIALE da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Non si applica Il vincolo ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI:

  • nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

DOCENTI CON VINCOLO QUINQUENNALE 

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

 La disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22 senza il vincolo quinquennale: 

  • i docenti avviati al PERCORSO FIT nel 2018/19 con la precedente disciplina, che sono stati assunti prima a tempo determinato e solo dopo il superamento del percorso, a tempo indeterminato;
  • i docenti non ancora avviati al FIT, al momento dell’entrata in vigore della legge 145/2018, quindi gli assunti sempre dalle graduatorie ex FIT dal 1° settembre 2019, che:
  1. si trovino in situazione di soprannumero o esubero; 
  2. oppure abbiano una certificazione di disabilità personale, avvenuta e certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;
  3. assistano un familiare disabile in condizione di gravità, avvenuta e certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso.

Tale disposizione si applica a chi è stato assunto dalle graduatorie ex FIT “concorso straordinario 2018” il 1° settembre 2019 e rientrano anche i docenti le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31/08/2018 entro il 31/12/2018, ai sensi del DM 631/2018.

ALTRI VINCOLI PREVISTI DA CCNI

DOCENTI DI SOSTEGNO

I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo se si è in possesso del corrispondente titolo di studio. 

I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta, in caso di preferenza sintetica, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata nel modulo domanda.

I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia di posti nell’apposita sezione del modulo domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U.

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno:

  • non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo. 

Il trasferimento da posti comuni ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta:

  • la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti; 
  • tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno (tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V);

Ai fini del computo del quinquennio che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica è calcolato l’anno scolastico in corso.

L’insegnante titolare di posto di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza 

  • può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto di sostegno per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

L’insegnante titolare di posto di sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza 

  • può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti di sostegno (si deve possedere il relativo titolo).

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale:

  • possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi;
  • se ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio; 
  • se non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno possono presentare domanda di trasferimento:

  • solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto di sostegno in possesso del relativo titolo di specializzazione.

I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno:

  • solo se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione. 

Gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno:

  • potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso;
  • qualora vengano richieste entrambe le tipologie i  predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate;
  • nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda;
  • non è prevista la fase di compensazione nell’ambito delle tre tipologie di sostegno. 

MOBILITÀ PROFESSIONALE PASSAGGI DI CATTEDRA E/O DI RUOLO

PASSAGGIO DI RUOLO

  • il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta;
  • Il passaggio di ruolo si può chiedere per un solo ruolo;
  • Il passaggio di cattedra si può chiedere per più classi di concorso se in possesso delle relative abilitazioni;
  • il personale che chiede il passaggio di avere superato il periodo di prova;
  • i punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per le domande ai fini della mobilità professionale;

INDICAZIONE DELLE “PREFERENZE”

   Con un’unica domanda si possono esprimere fino a quindici preferenze (scuola, comune, distretto, provincia), indicando:

  • le scuole;
  • ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; 
  • in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

 La preferenza può essere:

  • puntuale (singola scuola o istituto)
  • sintetica (comune, distretto, provincia).

La preferenza “Scuola” relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo, compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, va espressa:

  • facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico;
  • i docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

La mobilità si svolge su scuola e le preferenze vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma, salvo quanto previsto per: 

  • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
  • le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
  • le sezioni di scuola speciale; 
  • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti. 

In caso di preferenza di provincia possono inoltre essere espresse: 

  • istruzione degli adulti, che comprende corsi serali degli istituti di secondo grado centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CIPIA ex CTP);
  • sezioni carcerarie;
  • sezioni ospedaliere;
  • licei europei.

Nell’organico della scuola dell’infanzia e primaria relativo agli “istituti comprensivi”:

  • la preferenza richiedibile avviene tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti. 

Nell’organico delle scuole secondarie di I e II grado:

  • la preferenza richiedibile avviene tramite l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini (i plessi e le sedi staccate non sono esprimibili).

MODALITA’ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO

Nella scuola dell’infanzia:

  • sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti.
  • i posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.

Nella scuola primaria:

  • sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria, compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere;
  • sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico.

Per l’insegnamento della lingua inglese:

  • i posti sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese;
  • i suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua; 
  • in assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.

Titoli richiesti per posti di lingua inglese:

  • superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese;
  •  ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
  • oppure attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;
  • oppure possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
  • oppure certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

MODALITA’   DI   ASSEGNAZIONE    AI   CENTRI   TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE   DEGLI ADULTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

I movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda:

Si ricorda che per l’indicazione delle preferenze:

  • su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.

Rispetto all’ordine delle preferenze espresse:  

  • poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno preferenza sintetica.

Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere la preferenza per tali tipologie. 

Nell’indicazione delle preferenze:

  • per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole, in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda; 

Per il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, se nella prima delle scuole si libera un posto, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO 

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre   orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti: 

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne alla scuola;
  • le cattedre orario esterne dello stesso comune;
  • le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

LA PREFERENZA NEI PERCORSI   DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE   DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO    

Per il trasferimento all’interno dello stesso istituto:

  • dal corso diurno al corso serale, si deve fare specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale;
  • dal corso serale al corso diurno, si deve fare specifica richiesta riportando il relativo codice. 

Per il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali:

  • si deve formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre:

  • deve fare esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda;
  • tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.

Nel caso di preferenze sintetiche, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, l’assegnazione di cattedra viene effettuata in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

  • corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.

E’ importante sapere che:

nei trasferimenti, quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità:

  • dovranno prioritariamente indicare, come prima preferenza il comune per il quale hanno diritto alla precedenza o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi); 
  • l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria;
  • in assenza di posti richiedibili nel comune è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili.

Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza. 

Nel caso di personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni, per richiedere il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, la precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata per ciascun anno dell’ottennio e che sia stata indicata come prima preferenza la scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio.

Per l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria si applica solo a condizione che sia stata presentata domanda volontaria di trasferimento.

Per il personale in posizione di soprannumero:

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia di titolarità il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. 

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario a condizione che: 

  • abbia prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che abbia richiesto, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove era titolare, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

Pertanto il personale che richiede il rientro deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line;

Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.        

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. 

Si possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. 

Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

LE PRECEDENZE DELL’ARTICOLO 13 DEL CCNI

  1. Disabilità e gravi motivi di salute.
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  3.  Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
  4. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 
  5. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.
  6.  Personale coniuge di militare o di categoria equiparata. 
  7.  Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 4/12/2017.

ALTRE PRECEDENZE

Precedenza nelle strutture ospedaliere, penitenziarie, centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali

Per usufruire della precedenza devono dichiarare con autocertificazione che hanno maturato almeno tre anni di servizio, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei suddetti corsi.

Infatti l’art. 23 del CCNI prevede una priorità:

  • per la mobilità territoriale in tutte le fasi per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie;
  • per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, (è incluso l’anno in corso), nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

PRECEDENZA per i docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono stati utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione:

  • devono allegare una dichiarazione personale con la quale attestano tale utilizzazione;
  • indicare la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

SI ALLEGA: