fbpx

PERSONALE ATA: NUOVE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 22 MARZO AL 22 APRILE 2021.

Presentazione della domanda per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico:

  • di inserimento o di conferma o di aggiornamento;
  • di depennamento.

Le domande potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile e devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:

SCELTA DELLA STESSA PROVINCIA

  • nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
  •  nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;

A SCELTA DELL’ASPIRANTE

  • , nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
  • a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
  • a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento;
  • a scelta dell’aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale;
  • a scelta dell’aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia;
  • a scelta dell’aspirante nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 Le domande devono essere prodotte:

  • unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”;
  • tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm;
  • le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Si precisa che:

la domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza;

non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola;

le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Regolamento;

le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda;

l’assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l’organico concernente uno o più profili professionali richiesti;

nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle disposizioni previste dalla Legge 68/1999.

ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo (per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie, previsto dall’articolo 2, comma 6) e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie dovranno presentare:

  • domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare:

  • domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell’annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.

Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l’apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell’annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico.

In ogni caso, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

DOMANDA DI INSERIMENTO

 L’aspirante deve dichiarare:

a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia;

b. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;

c. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;

d. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

e. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

f. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;

g. oppure, di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

DOMANDA DI CONFERMA

Si devono dichiarare:

a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;

b. di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l’inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;

c. di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.

Si devono indicare:

  • il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.
  • i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze;
  • limitatamente agli assistenti tecnici la valutazione è effettuata anche ai fini della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori.

Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio “conduzione e manutenzione autoveicoli”, devono indicare nella domanda anche il possesso della patente D, nonché della relativa abilitazione professionale “CQC persone”.

Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare in quelle relative ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici” e “termotecnica e macchine a fluido”, devono indicare nella domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

Richiesta d’inclusione nelle graduatorie delle istituzioni scolastiche

Nella domanda si devono indicare:

  • ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo;
  • nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante deve includere l’istituzione scolastica destinataria dell’istanza;
  • in mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda.
  • l’indicazione delle 30 istituzioni scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di conferma o di aggiornamento.

CAMBIO DI PROVINCIA ASPIRANTE INCLUSO NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE

Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia

Per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto:

  • non possono produrre domanda e, qualora l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.

L’aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che sia incluso nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali, nel caso in cui intenda cambiare la provincia:

  • può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali, nel caso in cui intenda cambiare la provincia:

  • deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lettere b e c del presente decreto).
  • l’aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l’apposita richiesta di depennamento nelle modalità indicate nell’art. 5, e segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L’istanza di depennamento:

  • determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento;
  • la domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto.

 TITOLI DI STUDIO PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI

A) – Assistente Amministrativo:

1 – Diploma di maturità.

B) – Assistente Tecnico:

1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) – Cuoco:

1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) – Infermiere:

1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

E) – Guardarobiere:

1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) – Addetto alle aziende agrarie:

Diploma di qualifica professionale di:

1- operatore agrituristico;

2- operatore agro industriale;

3- operatore agro ambientale.

G) – Collaboratore Scolastico:

1 – Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

I requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda.

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

AVVERTENZE

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

  • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
  • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
  • È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.

B. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C. Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D. I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.

E. Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

G. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

– se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

– se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

H. Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

I. La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.

J. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell’anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a 4.000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE SERVIZIO

  • Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta;
  • I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

VALUTAZIONE TITOLI

  • (2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi nè in voti nè in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. I titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.
  • (3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali).
  • Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
  • Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il personale da inviare all’estero.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.

Per il calcolo del punteggio, nel Decreto allegato si possono consultare le Tabelle di valutazione dei titoli relativi ai vari profili professionali.

SI ALLEGA:

DECRETO N. 50 del 3-3-2021

CM N. 9256 del 18-MARZO 2021