MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI A.S. 2021/22
SCHEDA TECNICA A CURA DELLA REDAZIONE “ACLIS” sui seguenti punti relativi alla mobilità per l’a.s. 2021/22:
- docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica;
- mobilità territoriale e mobilità professionale;
- procedimento dei trasferimenti e dei passaggi.
Il CCNI, sottoscritto in data 31/12/2018, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
PERSONALE DOCENTE
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola:
- non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo;
- nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni;
- tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
- Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.
Si precisa che:
- i docenti senza sede, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze;
- qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase;
- a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.
- I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.
- In caso di mancata presentazione della domanda i docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità una sede di titolarità (esubero nazionale):
- partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell’articolo 8, comma 10 del contratto;
- se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola di titolarità, vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutte le province secondo la tabella di prossimità tra province – debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità – a partire dalla prima preferenza espressa.
- in caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d’ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di prossimità tra province – debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità.
- per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.
MOBILITA’ TERRITORIALE
La mobilità si svolge per scuole e le preferenze vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma, salvo quanto previsto per:
- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti.
I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15:
- è istituito per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
- sono confermate le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
- i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto;
- la contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento;
- sono salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
II personale titolare nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano:
- a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità;
- nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente
Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario:
- ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità;
- qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità.
Mobilità Professionale
Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano a tutti i docenti che:
- abbiano superato il periodo di prova;
- sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto;
- per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità su scuola.
In particolare può chiedere il passaggio di ruolo anche:
- il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
- il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
nel ruolo del personale educativo:
- il personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico:
si deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione;
- dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B;
- per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione;
- nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso.
I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555.
I docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia.
Conservano valore di abilitazione all’insegnamento:
- nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014;
- per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria;
- le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi;
- i titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi.
PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
Con un’unica domanda si possono esprimere fino a quindici preferenze (scuola, comune, distretto, provincia), indicando:
- le scuole;
- ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale;
- in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo.
Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.
In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.
In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dalla O.M.
Rispetto all’ordine delle preferenze espresse:
- il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola;
- qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale;
- in tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica.
Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.
Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.
Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda agli articoli 24 e 25 del CCNI.
Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019:
- acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico;
- i docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
Il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018, all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova:
- assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 sul posto accantonato ai sensi dell’art. 8;
- in caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
-DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE – MOBILITÀ anno scolastico 2021/2022