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DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

Criteri generali per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nel CCNI

SCHEDA TECNICA

Valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2):

  • è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio;
  • nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza;
  • per i docenti in esubero su provincia è formulata dagli uffici territorialmente competenti.
  • per i docenti di religione cattolica sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N. I. con le seguenti precisazioni e integrazioni:

  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • l’età dei figli è riferita  al  31 dicembre  dell’anno  in cui si  effettuano  le  utilizzazioni  e  le assegnazioni  provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
  • per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale.

PERSONALE DOCENTE

Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni

I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono:

a) i docenti in esubero provinciale;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (a partire dall’a.s. 2011/2012 e successivi), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza  nell’istituzione  scolastica  di  precedente titolarità   e  che   abbiano   richiesto   in  ciascun   anno   dell’ottennio   il  trasferimento   anche nell’istituzione di precedente titolarità.

Pertanto bisogna indicare:

  • come prima preferenza l’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  • dopo è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle;
  • l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità  è obbligatoria  solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune;

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni e in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che sia no stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle i docenti dichiarati idonei all’ insegnamento a seguito della procedura prevista dal  comma  5 dell’art . 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3:

  • sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatte salvi gli accantonamenti previsti nel successivo art. 6 bis, comma 5 del contratto;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sul posti delle sedi dl organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;

f )  i docenti titolari su  insegnamento  curriculare:

  • se in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.l.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per li sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

i) gli insegnanti tecnico pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella  allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;

I) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;

m) docenti anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;

n) per quanto riguarda le utilizzazioni nel licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis.

2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019.

3. Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

  • insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  • altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  • insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui  all’art . 14, comma 14 del D.L 95/2012 convertito con modificazioni dalla L 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.

4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell’art. 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art 21 comma 4 del CCNI 6.3.2019, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche In soprannumero; inoltre possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico del CPIA i docenti delle classi di concorso A 45 e A46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.

5. Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art . 1, comma 11 dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

6. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

7. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di  insegnamento  fino  ad  un  quinto,  ove  non  completino  l’orario  nella  scuola medesima, sono  utilizzati  nell’ambito  della  stessa  scuola,  per  le ore  mancanti,  nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole:

  • effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione;
  • nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio;
  • il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

8. Per i docenti appartenenti a classi  di  concorso  in  esubero,  in  possesso  del  titolo  di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi,  nonché  per  quelli  che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale:

  • si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda;
  • per i docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

INSEGNANTI TECNICO PRATICI

9. Gli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area dl provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

10. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi.

Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a)         negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b)        per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c)         in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;

d)        per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08  e successive modificazioni ed  integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli Interessati;

e)         per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art 1comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

11. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall’art. 18 del C.C.N.I. 6.3.2019, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10; commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 dell18.3.2019. Possono comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata. Gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art 4 della legge 186/03 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

12 Nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’art 4 del D.M. 259/17, il personale a tempo indeterminato assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso mantiene le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale si applicano le disposizioni di cui all’art  14 commi  17 e ss.  del D. L. 95/2012 convertito  con modificazioni dalla  legge 135/2012 relative al personale in esubero con priorità assoluta sui posti disponibili nella propria istituzione scolastica.

Art. 5 Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Le utilizzazioni sono effettuate – sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati – per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l’utilizzazione avviene d’ ufficio.

Personale Docente In Esubero Su Provincia

2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 6.3.2019, allegate al contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta  adottati, non possono subire  modifiche  in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente .

4.  Le  operazioni  di  utilizzazione  in  altra  classe  di  concorso  o  in altro  ruolo  del  personale , appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale. L’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sulla provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.

5. Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico  sede, avente  titolo  alla  precedenza  di  cui  all’art.  8  comma  11   punto  Il del  presente  contratto e appartenente a ruolo in esubero:

  • sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti  al  proprio ruolo, tipologia e classe di concorso;
  • in caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio  posseduto  tra  tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta  formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.

6. Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario Inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al  completo assorbimento dell’esubero provinciale.

7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.

Qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza  che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.

8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità:

  • prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
  • subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
  • in mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto  di  sostegno,  anche  di  docente  diverso  da  quello  individuato  come  soprannumerario.

L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato  all’apposito  corso  di  formazione  di  cui  all’art.  2  comma  3  lettera  c)  del  presente contratto, sia  con  contratto  a  tempo   indeterminato  sia  aspiranti  a  supplenze.  Analogamente  l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato  al completo  utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà. L’operazione si colloca nella relativa fase prevista dall’allegato 1- sequenza operativa. Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 2  con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6, del presente contratto .

9. Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di Il grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.

Art. 6 – Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado

Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario  nel  tempo  prolungato  fino  a  40  ore,  nonché  le  ore  necessarie  al  potenziamento dell’insegnamento della lingua Inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni  a  tempo  determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole.

Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola:

  • prioritariamente al personale a  tempo  determinato  avente diritto al completamento dell’orario;
  • successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

Art. 6 bis – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici

1. Sulle disponibilità dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di  indirizzo  limitatamente all’a.s. 2019-20 vengono confermati a domanda, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’anno scolastico di  riferimento,  secondo  le  procedure disciplinate dal presente articolo, esclusivamente i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A- 56 in continuità didattica anche se titolari in altra provincia . Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l’obbligo quinquennale di permanenza.

2. Possono produrre istanza di conferma  anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili i docenti titolari delle classi di concorso A 29, A 30 e A-56 già utilizzati nell’a.s. 2018/19, graduati per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel Licei musicali e in caso di uguale numero di  anni secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 6.3.2019, assicurando la priorità ai docenti da più anni in servizio nel medesimo liceo per cui chiedono la conferma anche se titolari in altra  provincia.

3. La conferma o l’utilizzo parziale ai sensi del successivo comma 5, comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull’organico di fatto. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale complessivo superiore a quello previsto dall’art 28, comma 5 del vigente CCN L

4. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare  nei propri siti istituzionali  l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario distinto per insegnamento  e relativa classe di concorso, almeno cinque giorni  prima delle date  di scadenza  previste.

5. Sulle disponibilità residue, previo accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica nella medesima scuola dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, si effettuano le operazioni di assegnazioni provvisorie ai sensi del successivo art. 7.

6. Nei soli istituti dove erano  già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale  ivi impiegato  ininterrottamente  dall’a .s. 2009/10 resta confermato  con  priorità  assoluta in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel medesimo Liceo e in caso d i uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I.

7. Analogamente I docenti assunti con  contratto  a tempo  indeterminato  per  l’a.s. 2019/20,  ma titolari di supplenze fino al termine  delle attività didattiche sul posti relativi a gli insegnamenti di nuova istituzione del liceo musicale e/o coreutico, hanno diritto a domanda alla conferma ai sensi del comma 6, sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno scolastico 2018/19.

8. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento  dell’orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti al comma 3 del precedente art. 2.

9. Nell’anno scolastico 2019/2020 l’insieme delle operazioni dì utilizzo sui licei musicali, in base a quanto previsto nel presente articolo, dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dell’ordine delle operazioni come di seguito indicate.

10. Per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 le utilizzazioni e assegnazioni  provvisorie sui posti del suddetti insegnamenti specifici avverranno secondo le regole generali di cui all’al legato 1 del presente CCN.

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