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PUBBLICATA L’O.M. SULLA MOBILITÀ PER DOCENTI E ATA A.S. 2020/2021

PUBBLICATA L’O.M. SULLA MOBILITÀ PER DOCENTI E ATA A.S. 2020/2021

DOMANDA DAL 28 MARZO AL 21 APRILE

L’ordinanza n. 182/2020 disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo del personale della scuola.

Secondo quanto previsto dal CCNI valido per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo:

  • il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
  • nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale; 
  • il vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI:

  • nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Docenti con vincolo quinquennale

Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato e in tal caso si applica la disciplina prevista dall’art. 8, comma 2 del CCNI 2019-22 relativo alla mobilità. Ai sensi del citato art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti che non siano stati ancora avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (non rientrano nel blocco i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT che hanno già svolto il percorso nella scuola di servizio).

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità:

  • per il personale docente dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020.
  • per il personale educativo dal 4 maggio 2020 al 28 maggio 2020.
  • per il personale ATA dal 1 aprile 2020 al 27 aprile 2020.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono indicati di seguito:

a )per il personale docente per tutti i gradi di istruzione:

  •  il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020;
  • la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020;

b) per il personale educativo:

  • il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 22 giugno 2020;
  • la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020;

c) per il personale ATA:

  • il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 8 giugno 2020;  
  • la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020.

 Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  • Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). 
  • Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande del proprio ruolo. 

Nella apposita sezione del modulo domanda:

  • devono essere elencati i documenti allegati;
  • i docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del C.C.N.I. 2019 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

Richiesta di trasferimento e di passaggio

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti;

Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

 Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.

Sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata e la richiesta di revoca:

  • deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente;
  • è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili;
  • l’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
  • in mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Per ulteriori approfondimenti sulla mobilità si possono consultare i seguenti articoli precedentemente pubblicati nel nostro sito:

La redazione si riserva di pubblicare i modelli di domanda predisposti dal Miur 

COMUNICATO PER GLI ASSOCIATI ACLIS

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla nostra redazione e fino al termine dello stato di emergenza per contenere il diffondersi del virus COVID-19, il sindacato ACLIS ricorda a tutti gli associati che per la mobilità 2020/2021 si può consultare il nostro SITO www. aclis.it.

Per coloro che volessero aggiornarsi, sul sito troveranno alcuni articoli relativi alla mobilità 2020/21, con tutti i consigli utili per evitare eventuali errori, intanto si consiglia di provvedere ad aggiornare le dichiarazioni che devono essere allegate alla domanda.

Tra tutti gli allegati relativi alle dichiarazioni che si trovano nella sezione “modulistica per la domanda di mobilità” del nostro sito, si ricordano in particolare i seguenti:

  • Allegato D (scuola dell’infanzia-primaria- secondaria) relativo ai servizi di ruolo fino all’anno 2019/20 e a quelli pre-ruolo.
  •  Dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia e ai titoli posseduti.
  •   Allegato F relativo alla continuità, almeno tre anni continuativi, senza l’anno in corso.

Per chi ha già prodotto domanda negli anni precedenti può aggiornare i modelli scaricandoli da istanze on-line utilizzando il seguente percorso: dopo aver eseguito l’accesso su istanze on-line, inserendo username e password , andare in alto a sinistra e cliccare menu “ servizi” , far scorrere la pagina , in basso troverà il menu “ gestione allegati” e proseguire con accedi fino a scegliere il file inserito per la mobilità dell’anno precedente, procedere con il salvataggio del file sul computer o su altro dispositivo di salvataggio. A questo punto modificare e salvare.

La nostra organizzazione è in grado di provvedere alla compilazione a distanza della domanda di mobilità che deve essere prodotta tramite il sito di istanze on-line, contattandoci tramite la mail aclisitalia@libero.it o con i seguenti numeri di telefono:

• 3486019047;

• 3280625221;

• 3288237826;

• 3471962470;

• 3478529770;

• 3455007541;

SI ALLEGA: