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COVID-19. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sintesi a cura della Redazione

Nella premessa sono evidenziati le seguenti motivazioni dell’urgenza di emanare il Decreto:

 l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;

nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

la necessità di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati;

le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.

Il Decreto indica in modo dettagliato i criteri da adottare nei seguenti articoli:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1

Art. 2

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Art. 4

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale

Art. 5

Esecuzione e monitoraggio delle misure

Art. 6

Disposizioni finali

all’allegato 1: elenco dei comuni interessati al divieto di accesso e alla sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private indette e in corso.

all’allegato 2 e 3: elenco delle regioni e delle province soggette alle misure urgenti.

Allegato 4:

Misure igieniche:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

PER I DETTAGLI SI ALLEGA:

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020