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Disposizioni per il reclutamento e l’abilitazione del personale docente

 DECRETO SCUOLA

(D.L. N. 126 del 29-10-2019)

SCHEDA A CURA DELLA REDAZIONE “ACLIS

Contestualmente al bando del concorso ordinario per titoli ed esami è prevista una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, da bandire per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili.

 Ciascun soggetto può partecipare alla procedura in un’unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso ed è consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria  sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

CONCORSO ORDINARIO

Per partecipare al concorso ordinario, bisogna avere UNO dei seguenti requisiti: (anche per i docenti di ruolo): 

  • abilitazione per la classe di concorso richiesta;
  • titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta + i  24 crediti formativi universitari o accademici;
  • un’abilitazione diversa rispetto alla classe di concorso richiesta, purché in possesso del titolo di studio valido, anche senza il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Insegnanti tecnico–pratici

Per i posti di insegnante tecnico–pratico è titolo di accesso anche il solo diploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso senza il possesso dei  24 crediti formativi universitari o accademici.

Posti di sostegno

Per concorrere per i posti di sostegno:

  • bisogna essere anche in possesso del titolo di specializzazione ed avere svolto almeno uno dei tre anni di servizio richiesti sul sostegno;
  • è prevista la partecipazione con riserva dei docenti che stanno partecipando al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

TITOLI DI STUDIO

Per i posti di docente di I e II grado: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

Per i posti di insegnante tecnico–pratico di II grado: diploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oppurelaurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

È necessario che il piano di studi del titolo posseduto comprenda gli esami/crediti necessari per l’insegnamento della classe di concorso richiesta.

LA PROCEDURA STRAORDINARIA

E’ finalizzata alla definizione di:

  • una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l’insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti;
  •  un elenco dei soggetti che possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento;

Le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

Annualmente in ordine si procede all’immissione in ruolo:

  • per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi;
  • della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria;
  • l’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

  • hanno svolto, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive (in ogni ordine e grado),  di cui almeno un anno di servizio, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  • Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso;
  • I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria;
  • bisogna essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta; non è necessario il possesso dei  24 crediti formativi universitari o accademici.
  •  per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Validità del servizio

E’considerato come anno scolastico intero se il servizio ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso.

 Il servizio è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nell’ambito dei progetti  presso i CFP, percorsi funzionali all’assolvimento dell’obbligo.

 Inoltre il servizio è valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti.

PROCEDURA AI SOLI FINI DELL’ABILITAZIONE

 È  ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento:

  • chi è in possesso del requisito di almeno tre annualità di servizio utile prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell’ambito dei percorsi relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
  • il relativo servizio deve essere stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso ;
  • restano fermi gli ulteriori requisiti richiesti per la procedura riservata.

Docenti di ruolo delle scuole statali

I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura ai fini abilitanti:

  • se in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta;
  • con almeno 3 annualità di servizio anche non consecutive, svolto tra il 2008/09 e 2019/20;
  • anche senza il requisito dell’anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.

LA PROCEDURA STRAORDINARIA

 Per le immissioni in ruolo di 24.000 posti si  prevede:

lo svolgimento di una prova scritta;

la formazione di una graduatoria di vincitori;

l’immissione in ruolo con una prova orale che precede la valutazione del periodo formazione iniziale e di prova.

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti con tre annualità di servizio solo nelle scuole statali;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli, nel limite dei posti previsti;

c) l’immissione in ruolo dei soggetti vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova.

Ai soli fini dell’abilitazione si prevede:

lo svolgimento di una prova scritta;

la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti;

l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco riservato ai candidati  con tre annualità di servizio prestato nelle scuole paritarie, purché:

  • abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
  • conseguano i crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;
  • superino la prova orale di abilitazione prevista dal bando  (il programma di esame è quello previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016).

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti con tre annualità di servizio prestato anche nelle scuole paritarie;

e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che(docenti  idonei ma che non rientrano nei posti messi a concorso), avendo conseguito nelle prova scritta il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni dei candidati con tre annualità di servizio prestato anche nelle scuole paritarie;

COME CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE

  • i candidati vincitori immessi in ruolo conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, all’atto della conferma in ruolo ;
  • i vincitori della procedura possono altresì conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, alle condizioni che superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova e che abbiano i 24 CFU.

Il bando definisce, tra l’altro:

  • i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura;
  • i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria;
  • i posti disponibili per regione, classe di concorso e tipologia di posto;

Con decreto del MIUR entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;

b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico;

 I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza:

  • al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie;
  • per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo nel limite dei posti previsti dal bando.

Le suddette immissioni in ruolo sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie ad esaurimento.

Per le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

  1. graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
  2. graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
  3. graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

 La disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Si precisa che:

  • Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso 2016 conservano la loro validità per un ulteriore anno;
  • possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi per la scuola dell’infanzia, primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, i candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
  • entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno disciplinate le modalità attuative.

Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOMINE IN RUOLO

Nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019 (quota 100), per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti.

I destinatari della suddetta nomina che avviene nell’anno scolastico 2020/2021, avranno:

  • la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e la decorrenza economica dalla presa di servizio;
  • la possibilità di  scegliere la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo  disposti per l’anno scolastico 2020/2021.  

Nei concorsi ordinari per titoli ed esami in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica (coding)

Nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche dei  24  CFU,  da acquisire  in  forma  curricolare,  aggiuntiva o extra-curricolare, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell’ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati i settori scientifico- disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle suddette competenze con i relativi obiettivi formativi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPPLENZE

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 sono costituite specifiche graduatorie provinciali finalizzate all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, distinte per:

  • posto e classe di concorso;
  • posti dei soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO TERZA FASCIA

In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato :

  • ai soggetti precedentemente inseriti nella terza fascia;
  • per i soggetti di nuovo inserimento si richiede, sia il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, sia il possesso dei  24 CFU.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto, per le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro dei docenti a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale.

Nel caso in cui l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali vengono notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni si devono:

  • trasformare i contratti di lavoro a tempo indeterminato già stipulati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
  • modificare i contratti a tempo determinato stipulati, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Si allega:

Decreto Legge n. 126 del 29-10-2019