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CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2024

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato:

  • il D.M. 15/09/2023 n.185, recante “Disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2024”;
  • la Circolare n. 54257 del 18/09/2023 “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative”;
  • la tabella riepilogativa dei requisiti per il 2024.

Con la circolare, condivisa con l’Inps, sono state fornite le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2024.

Nella Tabella sono riportati i requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della circolare e riferiti all’anno 2024 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione.

CESSAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI DAL 1° SETTEMBRE 2024

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato:

  • al 28 febbraio 2024 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010;
  • le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023;
  • chi presenta comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A

Le istanze potranno essere presentate dal 19 settembre 2023 al 23 ottobre 2023, da parte di tutto il personale del comparto scuola per:

  • domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio;
  • istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
  • ovvero per raggiugere il minimo contributivo.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

Sono cinque le istanze Polis che saranno attive contemporaneamente al fine di poter formulare la richiesta di domande di cessazione:

la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);

domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);

domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);

domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente;

  • la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
  • al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

– Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta:

  • presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

  • dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.

La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte:

  • è propedeutica al collocamento a riposo;
  • non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 23 ottobre 2023.

SI ALLEGA