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MOBILITA’ anno scolastico 2019/2020: INDICAZIONE DELLE “PREFERENZE”

MOBILITA’ anno scolastico 2019/2020: INDICAZIONE DELLE “PREFERENZE”

la Redazione ACLIS mette a disposizione una breve sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per una corretta indicazione delle “preferenze” ai fini della mobilità, così come previsto dal CCNI per il triennio 2019/2022.

MOBILITA’  TERRITORIALE                                

MODALITÀ  DI  ASSEGNAZIONE   DELLE  CATTEDRE  E  DEI  POSTI  CON TITOLARITA’  SU SCUOLA – CATTEDRE INTERNE  ED ESTERNE

Con un’unica domanda si possono esprimere fino a quindici preferenze (scuola, comune, distretto, provincia), indicando:

  • le scuole;
  • ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale;
  • in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

La preferenza può essere:

 – puntuale (singola scuola o istituto)

– sintetica (comune, distretto,  provincia).

La preferenza “Scuola” relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo, compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, va espressa:

  • facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico;
  • i docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

La mobilità si svolge su scuola e le preferenze vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma, salvo quanto previsto per:

  • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
  • le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
  • le sezioni di scuola speciale;
  • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti.

I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

In caso di preferenza di provincia possono inoltre essere espresse:

  • istruzione degli adulti, che comprende corsi serali degli istituti di secondo grado centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ( CIPIA ex CTP);
  • sezioni carcerarie;
  • sezioni ospedaliere;
  • licei europei.

Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15:

  • è istituito per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche così come previste dal piano triennale dell’offerta formativa, per il triennio 2019/22.
  • sono confermate le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
  • i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto;
  • la contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento;
  • sono salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
MODALITA’ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO

Nella scuola dell’infanzia:

  • sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti.
  • i posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.

Nella scuola primaria:

  • sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria, compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere;
  • sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico.

Per l’insegnamento della lingua inglese:

  • i posti sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese;
  • i suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua;
  • in assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.

Titoli richiesti per  posti di lingua inglese:

  • superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese;
  • ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
  • oppure attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;
  • oppure possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
  • oppure certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
INDICAZIONE DELLE PREFERENZE

Nell’organico della scuola dell’infanzia e primaria relativo agli “istituti comprensivi”:

  • la preferenza richiedibile avviene tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

Nell’organico delle scuole secondarie di I e II grado:

  • la preferenza richiedibile avviene tramite l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini (i plessi e le sedi staccate non sono esprimibili).

Pertanto, tutti i docenti (anche chi è attualmente titolare di ambito) che chiederanno il trasferimento, o il passaggio, con particolare riferimento al I° e II° grado, indicheranno nel modulo domanda il codice “unico” per quella scuola corrispondente alla “sede di organico unico” dell’intero istituto superiore.

Per l’assegnazione del personale che diventa titolare nelle istituzioni scolastiche costituite in più plessi e/o sedi, il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto,  conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti e sulla base di criteri di assegnazione dei docenti stabiliti nella contrattazione di scuola, assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali.

MODALITA’   DI   ASSEGNAZIONE    AI   CENTRI   TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE   DEGLI  ADULTI  NELLA SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA  DI I  GRADO 

I  movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda:

Si ricorda che per l’indicazione delle preferenze:

  • su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.
  • sul comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.

Rispetto all’ordine delle preferenze espresse: 

  • il docente soddisfatto in una preferenza acquisisce la titolarità su scuola;
  • qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale;
  • in tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno preferenza sintetica.

Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere la preferenza per tali tipologie.

Nell’indicazione delle preferenze:

  • per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole, in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda;
  • tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze;
  • il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito;
  • tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Per il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, se nella prima delle scuole si libera un posto, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra.

A tal fine si precisa che:

  • non sono necessari ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente;
  • i docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento, dovranno fare apposita domanda;
  • le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario;
  • i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE  ORARIO

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre   orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne alla scuola;
  • le cattedre orario esterne dello stesso comune;
  • le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto,  provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.

Esclusivamente per la mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 non sono distinte le cattedre esterne con completamento all’interno del comune e tra diversi comuni.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

Nel caso che, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico:

  • l’assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c (il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi o distretti sub comunali diversi);
  • in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art.  13 C. 1 del presente contratto  o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
LA PREFERENZA NEI PERCORSI   DI  SECONDO  LIVELLO  DEL  SISTEMA  DI  ISTRUZIONE   DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI SECONDO GRADO   

Per il trasferimento all’interno dello stesso istituto:

  • dal corso diurno al corso serale, si deve fare specifica richiesta riportando  il codice corrispondente al corso serale;
  • dal corso serale al corso diurno, si deve fare specifica richiesta riportando il relativo codice.

Per  il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali:

  • si deve formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto,  provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre:

  • deve fare esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda;
  • tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre  orario fra istituti  diversi possono essere trasferiti  anche su cattedre  orario fra corsi diurni e corsi serali.

Nel caso di preferenze  sintetiche , qualora  il docente  abbia richiesto anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, l’assegnazione di cattedra viene effettuata in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

  • corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.

E’ importante sapere che:

nei trasferimenti, quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità:

  • dovranno prioritariamente indicare, come prima preferenza il comune per il quale hanno diritto alla precedenza o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi);
  • l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria;
  • in assenza di posti richiedibili nel comune è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili.

Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza.

Nel caso di personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni, per richiedere il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarita’, la precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata per ciascun anno dell’ottennio e che sia stata indicata come prima preferenza la scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio.

Per l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’a.s. 2018/19, domanda volontaria di trasferimento.

Per il personale in posizione di soprannumero:

  • in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, verrà movimentato d’ufficio partendo dalla scuola di precedente titolarità, secondo la tabella di viciniorietà;
  • la mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire da quella di precedente titolarità e in subordine vengono considerate anche le disponibilità dell’istruzione per adulti.

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia di titolarità il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d’ufficio su tutti i posti della provincia a partire dalla prima preferenza espressa.

In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d’ufficio con punti 0 a partire dall’ultima scuola di servizio.

Prima di presentare domanda si ricorda inoltre che:

per le situazioni di soprannumero nel caso di concorrenza tra più insegnanti, vengono effettuate due distinte graduatorie ai fini del trasferimento d’ufficio:

  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico, con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria (Non devono essere considerati coloro che sono stati trasferiti da posto comune a posto di lingua nella stessa scuola);
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Pertanto il docente che viene trasferito in una scuola, in caso di contrazione di organico, verrà inserito nella prima delle suddette graduatorie da considerare in soprannumero ai fini di un eventuale trasferimento d’ufficio, a prescindere dal punteggio posseduto.

Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario a condizione che:

  • abbia prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che abbia richiesto, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove era titolare, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

Pertanto il personale che richiede il rientro deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line;

Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare.

Si possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.

 

Per ulteriori approfondimenti 

 

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